Su anziani e imprese l’ente paga il «bonus»

Fonte: Il Sole 24 Ore

La disciplina Imu dà ai Comuni la possibilità di disporre agevolazioni per ben individuate categorie di contribuenti, oltre a quelle che possono essere autonomamente decise, ricorrendo alla potestà regolamentare (articolo 52 del Dlgs 446/1997) che non pone limiti alla riduzione delle aliquote. Occorre fare attenzione alla tempistica iniziale. Il Comune può «approvare» o «modificare» il regolamento e la deliberazione entro il 30 settembre 2012. Molte decisioni saranno rinviate all’autunno, quando si avranno i primi dati sul gettito e si potrà stimare il costo delle agevolazioni.
Ed è proprio questo il tema chiave, perché lo Stato ha accollato ai Comuni il peso di tutti gli interventi per alleggerire il carico su particolari categorie. Si pensi all’abitazione principale di famiglie a basso reddito (pensionati), per le quali si può anche aumentare la detrazione, accollandosene l’intero onere. L’articolo 13 del Dl 201/2011 prevede che i Comuni possano ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili utilizzati solo per l’esercizio di arti e professioni o da imprese commerciali, di immobili posseduti dai soggetti Ires e di immobili locati; possono poi ridurre l’aliquota di base sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, purché non locati, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
I Comuni possono anche prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione si applichino all’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero o da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
Il Comune potrà, poi, disporre riduzioni di aliquote per ripristinare, parzialmente, le agevolazioni Ici. Così, ad esempio, si potranno prevedere aliquote ridotte, fino anche allo 0,39 per cento (stante l’intangibilità della quota statale) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o per quelle locate con contratti a canone concordato.
Con riferimento all’abitazione principale i Comuni potranno elevare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In questo caso, però non si potrà stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli immobili vuoti. Si ritiene che tale limitazione operi solo se il Comune disponga per tutti l’esenzione dell’abitazione principale, ma non nel caso in cui si sia aumentata la detrazione di un importo fisso o si sia agevolata una categoria di contribuenti, come pensionati con reddito non superiore a una certa soglia. Infine, con la soppressione della riserva della quota statale, disposta dal Dl 16/2012, le abitazioni possedute dalle coop a proprietà indivisa e dagli ex Iacp, per le quali già compete la detrazione, possono essere difatti assimilate all’abitazione principale riconoscendo la medesima aliquota.

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