Sconti selettivi per categoria

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dopo la legge 44/2012, di conversione del decreto 16/ 2012 sulle «semplificazioni fiscali», bisogna decidere come azionare la leva fiscale del l’Imu attraverso l’adozione delle delibere sulle aliquote. Si tratta di scelte importanti e delicate, sulle quali tuttavia permangono diversi nodi da sciogliere.
In particolare occorre chiedersi se, accanto alle normali possibilità di aumento o riduzione entro i limiti stabiliti dal Dl 201/11, esistono anche i margini per differenziare le aliquote di singole categorie di immobili.
La disciplina statale presenta alcune situazioni tipizzate: è possibile infatti diminuire l’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili delle imprese e per quelli locati, oltre alla facoltà di riduzione fino allo 0,38% prevista per i fabbricati “merce” (articolo 56 del Dl 1/12).
Inoltre l’articolo 13, comma 10 del Dl 201/11 consente indirettamente di adottare un’aliquota più elevata per gli immobili a disposizione.
Il ricorso alla potestà regolamentare dell’articolo 52, Dlgs 446/97 dovrebbe consentire ai Comuni di intervenire anche al di fuori di questi casi, ma le decisioni degli enti dovranno essere dettate da esigenze di logicità e coerenza con la normativa.
Ad esempio non sarebbe ammissibile adottare per l’abitazione principale o per gli immobili locati un’aliquota superiore a quella prevista per gli altri immobili, considerato il trattamento di favore che il legislatore riserva a tali categorie. Occorre comunque fare i conti con la quota statale dello 0,38% che deve comunque essere garantita anche in caso di riduzione dell’aliquota (si veda l’altro articolo in pagina).
In questo contesto le possibilità concrete si riducono a quelle strettamente necessarie e ritenute rilevanti dall’ente. Tra queste potrebbero rientrare le abitazioni locate, in particolare quelle a canone concordato che negli anni scorsi sono state spesso trattate ad aliquote vicine allo zero.
Andrebbe inoltre alleggerito il carico per gli immobili delle imprese che, unitamente agli immobili locati, subiscono la penalizzazione derivante dall’aggravio dell’aliquota Imu e dalla duplicazione con le imposte sui redditi.
In tal caso si ritiene possibile diversificare le aliquote in base alle tipologie di attività, ad esempio agevolando gli immobili delle imprese artigiane oppure quelli delle imprese neo-costituite.
Anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti potrebbero scontare un’aliquota più bassa, trattandosi di agevolazione e non già di assimilazione alla prima casa.
In realtà sui comodati si registrano pareri contrari, basati sull’abrogazione della lettera e) dell’articolo 59 Dlgs 446/97, nonché sull’eliminazione del riferimento allo stesso articolo 59 disposta dalla legge 44/12, sostenendo che un’eventuale agevolazione si porrebbe in contrasto alla volontà del legislatore. Tuttavia qui non si tratta di assimilare i comodati alle prime case, operazione evidentemente vietata poiché si andrebbe ad applicare lo stesso regime previsto per le abitazioni principali incidendo sulla quota statale; si tratta invece di introdurre un’aliquota agevolata di tipo selettivo. Tra le altre possibilità di manovra, si dovrebbe invece aumentare l’aliquota per le abitazioni a disposizione, considerato che non pagano l’Irpef sui redditi fondiari. Da scartare invece la diversificazione delle aliquote in base alle categorie catastali, in quanto si andrebbe indirettamente a incidere sui moltiplicatori e sulla base imponibile, ipotesi vietata dall’articolo 52 Dlgs 446/97.
Insomma la possibilità di diversificare le aliquote è apparentemente molto ampia ma i confini non sono tuttora ben delineati. Peraltro in sede di conversione del Dl 16/12 il legislatore avrebbe potuto codificare la possibilità di diversificare le aliquote anche con riferimento alle diverse destinazioni d’uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi. La soluzione avrebbe sicuramente offerto agli enti locali una più adeguata copertura alle scelte effettuate.

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