Pubblica amministrazione digitale: applicabile dal 1° luglio il regolamento eIDAS

È attiva da venerdì 1° luglio l’applicabilità in tutti gli Stati membri del regolamento eIDAS (Electronic Identification and Signature) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Nella conferenza stampa di presentazione del regolamento eIDAS, tenutasi la scorsa settimana al Senato, sono stati definiti e approfonditi contenuti e obiettivi della norma comunitaria, evidenziando anche l’importanza della leva digitale come momento fondamentale di sviluppo economico e crescita del Paese. Sicurezza, certezza giuridica, affidabilità, facile impiego, riservatezza e regole comuni contenuti nel regolamento eIDAS costituiscono requisiti fondamentali e necessari nelle transazioni elettroniche tra imprese, pubbliche amministrazioni, professionisti e cittadini.

Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, si pone diversi obiettivi: fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro e stabilire le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche. Viene inoltre istituito un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.
Rispetto ai sistemi di identificazione elettronica, il regolamento prevede che ciascuno Stato membro possa notificare i sistemi di identificazione elettronica forniti ai cittadini e alle aziende ai fini del mutuo riconoscimento.

L’obbligo per le Pubbliche amministrazioni è sancito dall’art. 25 del regolamento, secondo cui: “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.”

I formati che dette firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015: fra quelli previsti, anche il formato PDF. Al fine di verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source che Agid rende disponibile per l’utilizzo online.

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