Nuove informazioni da inserire nelle dichiarazioni

Fonte: Italia Oggi

Cambiano le regole per dichiarazioni e accertamenti del nuovo tributo su rifiuti e servizi che i comuni devono gestire da quest’anno, in sostituzione degli attuali regimi di prelievo, Tarsu, Tia1 e Tia2. Per integrare la banca dati catastale e acquisire le informazioni necessarie, i contribuenti nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria sono tenuti a indicare obbligatoriamente dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente. Questo adempimento è posto a carico di coloro che effettuano le occupazioni del immobili a partire dal 2013, poiché chi ha già prodotto la dichiarazione Tarsu o Tia non deve ripresentarla. La Tares va calcolata sulla superficie calpestabile e non più su quella catastale. Questo parametro deve essere preso a base per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione, ordinaria o speciale. Ma i comuni potranno fare gli accertamenti calcolando il tributo dovuto sull’80% della superficie catastale. Lo prevede l’articolo 1, comma 387, della legge di stabilità (228/2012) che ha apportato delle modifiche alla disciplina del nuovo regime di prelievo sui rifiuti. Dunque, per le occupazioni effettuate dal 2013, i contribuenti nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie catastali A, B e C) devono indicare obbligatoriamente: dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente. A questo adempimento non sono tenuti coloro che hanno già assolto all’obbligo per Tarsu e Tia. Spetta ai comuni il compito di fissare un termine per la denuncia e di approvare il modello per la dichiarazione. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, che decorre dal momento del possesso, dell’occupazione o della detenzione di locali e aree. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La disposizione contenuta nella legge di stabilità rinvia sine die l’applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria e lascia ai comuni il potere di fare ricorso a questo parametro in sede di accertamento. In questo modo, però, il legislatore ripete l’errore commesso in passato di far convivere l’accertamento su base catastale con quello fondato sulla superficie calpestabile, come previsto dall’articolo 1, comma 340, della Finanziaria 2005 (legge 311/2004). In realtà si tratta di due dati disomogenei, il cui utilizzo, rimesso alla discrezionalità degli enti, darà luogo a contenzioso. È stata senza dubbio opportuna la scelta di rinviare l’applicazione dell’80% della superficie catastale come parametro per la quantificazione del tributo, considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale. Viene invece consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile.

Sergio Trovato

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