Monitoraggio del lavoro flessibile: proroga al 30 settembre, termine ultimo di chiusura della rilevazione

A seguito delle numerose richieste di proroga pervenute dalle amministrazioni, in ragione della complessità della rilevazione, si comunica che i termini per la conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura della rilevazione per ciascun comparto, sono fissati per il giorno 30 settembre p.v.

Si ricorda che le tipologie di amministrazioni per le quali il monitoraggio del lavoro flessibile è stato finora attivato ed è tuttora in corso la rilevazione sono le seguenti:

  • Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri
  • Agenzie fiscali
  • Enti pubblici di ricerca
  • Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)
  • Enti ex art. 70, del d.lgs. 165/2001
  • Camere di  commercio, industria, agricoltura ed artigianato
  • Regioni ed enti pubblici non economici regionali
  • Enti locali
  • Università

Si ricorda, inoltre, che sono tenute all’effettuazione del monitoraggio anche le amministrazioni per le quali nel corso del 2012 non sia rilevabile alcuno dei rapporti di lavoro flessibile monitorati.

Per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale la rilevazione verrà aperta nel prossimo mese di settembre.

(Fonte: Ministero per la p.a. e la semplificazione)

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