L’incremento Rc auto nei bilanci al 30 giugno

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le province hanno tempo fino al 30 giugno per aumentare o diminuire fino al 3,5% l’aliquota base dell’imposta sulle assicurazioni Rc-auto, ma le deliberazioni devono precedere l’approvazione del bilancio. Quindi, gli enti che lo hanno adottato prima del 27 maggio, data di entrata in vigore della norma che ha attribuito il potere di modificare l’aliquota base, sono tenuti ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dalla deliberazione della giunta provinciale. Lo ha precisato il Dipartimento delle finanze (direzione Federalismo fiscale) con la risoluzione n. 2 di ieri. Per il Dipartimento è proprio «la particolare tempistica» in cui si colloca l’efficacia delle disposizioni del Dlgs 68 del 2011, nell’esercizio 2011, che non lascia «spazio all’adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio, così da consentire, anche in questo specifico contesto, alle province ? che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 ? di esercitare la facoltà di intervenire sull’aliquota dell’imposta Rca». Del resto, l’articolo 17 del decreto prevede che le province possono aumentare o diminuire l’aliquota base dell’imposta Rca, pari al 12,5%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. La norma inoltre stabilisce che le variazioni delle aliquote potranno avere effetto solo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito del ministero dell’Economia. Il Dipartimento ribadisce che l’organo competente a deliberare la variazione dell’aliquota dell’imposta Rca è la giunta provinciale. Vale sempre il principio che in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca al Consiglio la competenza a deliberare in materia di aliquote, così come è imposto per l’Ici e l’addizionale Irpef, questo potere spetta alla giunta. L’articolo 42 del Tuel stabilisce infatti che il Consiglio comunale è competente in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, esclusa la determinazione delle aliquote. La risoluzione ricorda infine che le nuove disposizioni si applicano solo alle province delle regioni a statuto ordinario.

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