La transazione firmata dal capo dell’Amministrazione è annullabile in assenza della delibera della giunta

di VINCENZO GIANNOTTI

Di particolare interesse sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 13 giugno 2018, n. 15410), nel giudicare un atto di transazione sottoscritto dal rappresentante legale di un Ente locale (presidente della Provincia) senza la previa autorizzazione da parte dell’Organo esecutivo e senza la formale previa determinazione dell’impegno contabile, qui di seguito commentate.

La vicenda

A seguito di scambio di corrispondenza tra il presidente della Provincia e un Consorzio di bonifica si perveniva ad un accordo in merito al corrispettivo economico dovuto per i lavori effettuati a causa di  fenomeni di inquinamento delle acque del fiume. Tale accordo veniva successivamente sottoscritto tra le parti quale atto transattivo a tacitazioni delle pretese di entrambi gli enti con indicazione precisa dell’importo economico dovuto dalla Provincia. In considerazione del mancato pagamento, il Consorzio emetteva specifico decreto ingiuntivo che veniva opposto dalla Provincia sulla base di due eccezioni, la prima riferita alla non abilitazione da parte del legale rappresentante della Provincia a sottoscrivere accordi economici senza la previa autorizzazione da parte dell’Organo esecutivo, la seconda doglianza si riferisce alla mancata iscrizione in bilancio delle somme transatte che non presentavano la relativa copertura finanziaria.

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