La tassa tardiva non esclude dalla graduatoria

Fonte: Italia Oggi

Torna in graduatoria nel concorso pubblico il candidato escluso perché non aveva pagato in tempo la tassa. E ciò perché il contributo richiesto per accedere alla selezione è solo il corrispettivo del servizio reso e non investe il profilo dei requisiti soggettivi per partecipare al bando. Lo precisa il TAR Sicilia con la sentenza n. 752/2015, pubblicata dalla terza sezione. Si ritrova in gara per due dottorati universitari l’ingegnere che ha avuto molte difficoltà a pagare la tassa di partecipazione alla tornata concorsuale, a causa di Internet che fa le bizze: solo il vecchio e caro sportello dell’Ateneo riesce a risolvere telefonicamente il problema e a fare ammettere con riserva il laureato alla selezione (consigliandogli di pagare il bollettino sotto forma di «tassa universitaria»). Ora l’interessato riesce a far annullare la parte del bando in base alla quale è stata decisa la sua esclusione. In effetti il versamento del contributo risulta comunque avvenuto prima della prova: si tratta di una mera irregolarità che ben può essere sanata dal momento che non altera la par condicio fra i partecipanti alla procedura. La sanzione dell’esclusione è sproporzionata rispetto agli scopi che la clausola del bando intendeva perseguire. Né l’esclusione concorre alla realizzazione dell’interesse pubblico ex articolo 97 della Costituzione, che afferma il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. L’Università è condannata a pagare le spese di giudizio.

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