Iacp e Ici Non scatta l’esenzione

Fonte: Italia Oggi

Agli istituti autonomi case popolari non spetta l’esenzione riconosciuta dalla normativa Ici per gli enti non commerciali perché gli immobili non sono utilizzati direttamente dall’istituto e le attività svolte sono produttive di reddito. A questi immobili è riconosciuta solo una riduzione d’imposta. Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza 13896 del 31/5/13 (stesse regole valgono pure per l’Imu). Secondo la Corte sia gli istituti che le cooperative edilizie (Ater) hanno natura commerciale. Nonostante gli Iacp perseguano finalità assistenziali, ciò non esclude che nella loro attività sia insita anche una caratteristica commerciale, in quanto percepiscono dagli assegnatari canoni che vanno a remunerare, almeno in parte, il capitale investito. Per cui manca il rigoroso requisito dell’assenza di profitto. Anche se poi il profitto realizzato viene destinato a fini di utilità sociale. In effetti, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati alle attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, nonché ricreative, sportive e così via godono dell’esenzione Ici solo se svolte, in tutto o in parte, con modalità non commerciali. Gli istituti autonomi per le case popolari, dunque, non rientrano tra i soggetti contemplati dall’art. 7, comma 1, lett. i) del dlgs 504/1992. Per gli enti non commerciali, infatti, la legge richiede due requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo. Ciò che rileva non è solo la qualificazione dell’ente risultante dallo statuto, ma l’attività in concreto esercitata. Il beneficio dell’esenzione dall’imposta è subordinato all’effettiva utilizzazione dell’immobile per compiti istituzionali. Gli Iacp invece non soddisfano questa condizione, considerato che chi utilizza il bene-casa sono gli inquilini. Inoltre, il godimento degli immobili da parte dei cittadini meno abbienti o bisognosi è pur sempre assoggettato al pagamento di pigioni, sia pure inferiori a quelle di mercato, remunerative del capitale investito. Questi enti hanno il dovere di retribuire con il monte delle pigioni il capitale immobilizzato, realizzando il corrispondente reddito.

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