Gestione dei tributi: cadono i vincoli sul capitale sociale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le società partecipanti alle gare per la gestione dei tributi locali possono avvalersi del capitale sociale di altri soggetti iscritti all’albo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 5496 dell’8 ottobre 2011, ribaltando la decisione di primo grado. Sul punto, il Tar Latina aveva escluso la possibilità di utilizzare l’avvalimento del capitale sociale minimo, trattandosi di requisito soggettivo e personalissimo preordinato a garantire l’affidabilità dell’impresa partecipante (sentenza 1865/2010). L’impostazione del Tar non è stata tuttavia condivisa dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che l’avvalimento, istituto di derivazione comunitaria disciplinato dall’articolo 49 del Dlgs 163/2006, ha portata generale ed è finalizzato a soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, usufruendo dei requisiti di un altro soggetto. Pertanto l’avvalimento del capitale sociale non incontra alcun limite e prevale su qualunque disposizione contraria, compresa quella che richiedeva il requisito del capitale sociale di 10 milioni di euro per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati a effettuare l’accertamento e la riscossione delle entrate locali. Si tratta dell’albo ministeriale introdotto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97, che integra un vero e proprio obbligo per gli enti locali di riservare la partecipazione alle gare solo alle imprese in possesso di questo requisito, che costituisce garanzia di affidabilità e capacità operativa assicurata da una preselezione operata a monte. Il regolamento istitutivo dell’albo – approvato con Dm Finanze 289/2000 – prevede il possesso di diversi requisiti (tecnici, finanziari, morali, eccetera) tra cui il capitale sociale minimo, sul quale è più volte intervenuto il legislatore. In particolare il Dl 185/2008 ha quadruplicato l’importo precedente elevandolo a 10 milioni di euro, ma la disposizione è stata censurata e sottoposta al vaglio della Corte Ue per presunta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (Tar Milano 210/2010). Per risolvere il contrasto con l’ordinamento comunitario, il Dl 40/2010 ha introdotto tre classi operative, con diverse soglie di capitale sociale minimo (uno, cinque e dieci milioni), proporzionate alla popolazione degli enti, in modo da consentire anche a operatori di minori dimensioni di poter svolgere l’attività per i piccoli comuni. Operatori che, alla luce della decisione 5496/2011 del Consiglio di Stato, potranno ora partecipare alle gare bandite dai Comuni più grandi, chiedendo in prestito ad un’altra società il requisito del capitale sociale minimo richiesto dal bando. Restano comunque da sciogliere alcuni nodi. Andrebbe in primo luogo chiarito se l’iscrizione all’albo sia necessaria anche per svolgere attività complementari ed accessorie (inserimento dati, rilevazione superfici, bollettazione, eccetera) – come ha più volte affermato il ministero delle Finanze e in un primo momento anche il Consiglio di Stato (2792/03) – oppure se si deve seguire l’orientamento più recente del Consiglio di Stato che ritiene obbligatoria l’abilitazione «soltanto per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi» non in caso di attività di supporto (1878/06). Inoltre il legislatore si è sempre limitato a intervenire sulla misura minima del capitale sociale, requisito che in realtà non garantisce l’ente locale dagli eventuali inadempimenti delle società. È necessaria pertanto una rivisitazione complessiva delle regole per l’iscrizione all’albo, revisione peraltro prevista chiaramente dall’articolo 3 del Dl 40/2010, ma rimasta sinora lettera morta.

LA PAROLA CHIAVE

Avvalimento
L’avvalimento, introdotto dal Dlgs 163/2006 che recepisce le direttive Ue 2004/18 e 2004/17, è un istituto in virtù del quale un concorrente che partecipa a una gara pubblica (impresa avvalente) può dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle risorse e alla capacità di un altro operatore economico (impresa ausiliaria).

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