Forniture, niente automatismi per l’ok ai debiti fuori bilancio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Non c’è l’obbligo incondizionato per gli enti locali di riconoscere, con la procedura fissata dall’articolo 194, comma 1 del Tuel, i debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione delle norme giuscontabili. Per il Tar Marche (sentenza 749/2013), a differenza di quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo 194, che configura come atto dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la lettera e) consente la valutazione discrezionale dell’opportunità e della coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del debiti di fornitura.

Nel caso, una società ha chiesto la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia della Pa sull’istanza di riconoscimento di un debito relativo a lavori urgenti di sistemazione idrica. Sul punto il Tar è stato chiaro: il potere di riconoscimento del debito fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole d’impegno della spesa (articolo 191 del Tuel) non può ritenersi vincolato. Nella delibera di riconoscimento l’ente deve chiarire:

  • le ragioni della conformità dell’accollo del debito all’interesse pubblico;
  • la riconducibilità dell’acquisizione dei beni e servizi all’espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza;
  • l’utilità e l’arricchimento derivanti dal riconoscimento.

Per la parte non riconoscibile, infatti, l’articolo 191, comma 4 del Tuel prevede che l’obbligazione sussista tra il privato e l’amministratore o funzionario che hanno consentito la fornitura. In questo caso, dunque, il creditore non ha la garanzia patrimoniale della Pubblica amministrazione, ma solo del soggetto che ha indebitamente ordinato la spesa.

In tempi di risorse scarse e di cronici ritardi di pagamento della Pa, la posizione del Tar riveste grande interesse sia per l’amministrazione sia per i fornitori.

La decisione, infatti, da un lato richiama gli enti locali a motivare compiutamente circa l’utilità e l’arricchimento conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio, dall’altro invece rappresenta per i privati un monito al rispetto delle regole che disciplinano i rapporti finanziari con gli enti. In base all’articolo 194, comma 1, del Tuel, gli enti possono infatti eseguire spese solo a fronte dell’impegno sul capitolo e dell’attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153, comma 5, dello stesso Tuel. Questi vanno comunicati al fornitore contestualmente all’ordinazione della prestazione e la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della comunicazione. In caso contrario, sino alla comunicazione, il privato ha facoltà di non eseguire la prestazione.

I parametri

01 | CONFORMITÀ
Va chiarito che il riconoscimento del debito risponde a criteri di interesse pubblico

02 | COERENZA
Va dimostrato che l’acquisizione è stata finalizzata all’espletamento delle funzioni dell’ente

03 | UTILITÀ
Va certificata l’utilità per il bilancio del riconoscimento del debito

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