Firma elettronica a misura del codice p.a. digitale

Fonte: Italia Oggi

La firma elettronica si adegua al codice dell’amministrazione digitale. Con il dpcm 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 di ieri (uno degli ultimi siglati da esponenti del governo Monti) si fissano le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati. Le regole tecniche fissate nel ponderoso provvedimento definiscono le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Tra le disposizioni, quella secondo la quale le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche e i certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla consultazione del pubblico nonché comunicati a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi li consulta per le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validità delle firme elettroniche qualificate e digitali. «Chiunque», specifica il provvedimento a firma Profumo-Patroni Griffi, «ha diritto di conoscere se a proprio nome sia stato rilasciato un certificato qualificato».

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