Equitalia, rimborsi col bollino

Fonte: Italia Oggi

Sono illegittime le istanze di rimborso delle spese esecutive per procedure infruttuose inviate dagli agenti della riscossione ai comuni se non giustificate da valida documentazione. Equitalia, infatti, è tenuta a documentare le richieste inviate ai comuni per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato o per i quali è stato effettuato lo sgravio dall’ente impositore. Lo ha precisato l’Ifel (fondazione Anci) in una nota dello scorso 15 maggio, con la quale ha suggerito alle amministrazioni locali che è opportuno notificare alla società pubblica di riscossione delle richieste finalizzate a ottenere informazioni dettagliate sui ruoli non riscossi e sulle cause che hanno dato luogo all’inesigibilità dei crediti.

Secondo l’Ifel è opportuno che i comuni che hanno ricevuto le istanze chiedano con lettera raccomandata agli agenti della riscossione «il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa». Nello specifico, Equitalia deve trasmettere le informazioni riguardanti: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo, gli estremi dell’eventuale comunicazione d’inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura. Vanno inoltre evidenziate le cartelle per le quali il rimborso deve essere liquidato in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, qualora l’azione esecutiva sia stata posta in essere in concorrenza con altri creditori. Solo in questo modo è possibile controllare la legittimità della pretesa al rimborso. Per la fondazione Anci non è invece sufficiente l’invio di un «semplice prospetto riepilogativo per tipologia di procedura svolta, articolato per regione e provincia». In questo modo non è possibile controllare le iscrizioni a ruolo né le quote interessate da procedure cautelari o esecutive che hanno formato oggetto di provvedimenti di sgravio o che possano essere ritenute inesigibili. La nota pone poi in rilievo che la mancata riscossione di un credito deve essere attestata da Equitalia solo con la comunicazione d’inesigibilità. Quindi, il rimborso delle spese esecutive può essere richiesto solo per i crediti per i quali sia stata inviata la relativa comunicazione, a parte i casi in cui l’ente abbia effettuato lo sgravio.

Dal 2011, però, le spese delle procedure esecutive sostenute dagli agenti della riscossione vanno rimborsate ogni anno e non più dopo la comunicazione d’inesigibilità del credito. Qualora l’ente creditore non rimborsi le spese, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. È però tenuto a restituirle con gli interessi qualora la riscossione non vada a buon fine per responsabilità imputabili allo stesso concessionario. Queste nuove regole sono state introdotte con l’articolo 23, commi 32 e 33, del dl 98/2011. La norma ha delineato il nuovo regime per la restituzione delle spese sostenute dagli esattori per fermi amministrativi di beni mobili registrati, espropriazioni mobiliari, immobiliari, pignoramenti presso terzi. E sembra che svincoli la richiesta di rimborso dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, come avveniva prima della modifica. L’erogazione deve essere effettuata dagli enti creditori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di richiesta delle spese. In caso di inadempimento Equitalia può compensare le somme anticipate per le spese esecutive con quelle riscosse per conto dei creditori, purché siano documentate. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che hanno imposto ai creditori il rimborso, obbliga Equitalia a restituire agli enti, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’importo anticipato maggiorato degli interessi legali. L’importo dei rimborsi spese riscosso dagli agenti dopo l’erogazione o la compensazione, con i relativi interessi maturati, deve essere riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

Naturalmente, Equitalia non ha diritto a ottenere il rimborso nei casi in cui abbia svolto l’attività con negligenza e il mancato recupero delle somme iscritte a ruolo le sia addebitabile per non aver osservato termini e condizioni fissati dalla legge.

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