Edilizia, meno lacci e lacciuoli

Fonte: Italia Oggi

Meno vincoli burocratici per le ristrutturazioni e per richiedere l’agibilità al comune. Questo significa avere più margine di azione per interventi edilizi sull’esistente e vendite più veloci degli appartamenti finiti. Il decreto del Fare ritocca il Testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001) con novità favorevoli per le imprese. Tra cui anche l’attribuzione alla p.a. del compito di recuperare i pareri necessari per le segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e di comunicazione per l’attività edilizia libera. Vediamo dunque le disposizioni in materia di costruzioni.

Pareri a cura dello sportello unico. Viene attribuito allo Sportello unico per l’edilizia il compito di acquisire i pareri anche prima della presentazione della Scia. La norma cambia nel senso che viene esteso a tutti i titoli edilizi la possibilità di delegare all’amministrazione le incombenze burocratiche di reperimento dei nulla osta.

Il Testo unico per l’edilizia non disciplina l’acquisizione, da parte dello Sportello unico per l’edilizia (Sue), degli atti di assenso presupposti all’inizio dei lavori nel caso in cui l’intervento edilizio sia soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera o della Scia edilizia. Il decreto estende la disciplina prevista oggi solo per il permesso di costruire.

Il provvedimento, infatti, dispone che l’interessato possa, prima di presentare la comunicazione o la Scia, richiedere allo Sportello unico l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. Lo Sportello si deve attivare, come nel caso di richiesta di permesso di costruire: se non sono rilasciati gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi per acquisirli.

Se, poi, l’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso è contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività, l’interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. Le novità si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori per l’attività edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizzazione dell’intervento edilizio. Peraltro nei centri storici per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività con modifiche della sagoma rispetto all’edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

La delega alla p.a. di acquisire i pareri alleggerirà gli oneri amministrativi per le imprese.

Termine lavori. Il decreto allunga di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia o Scia alla data di entrata in vigore della norma. Il termine iniziale per l’avvio dei lavori autorizzati con permesso di costruire è di un anno dal rilascio del permesso, mentre, per ultimare l’opera, il termine è fissato a tre anni dall’inizio dei lavori. I lavori avviati dopo la presentazione di Dia o Scia edilizia devono essere anch’essi ultimati entro tre anni. Questi termini si allungano di un biennio, previa comunicazione del soggetto interessato. Poiché la proroga è automatica, il decreto consente di proseguire nei lavori senza necessità di passare dall’ufficio tecnico comunale. Le imprese, quindi, risparmiano il tempo e i costo di una pratica edilizia.

Senza contare che la proroga di legge impedisce di accertare abusi edilizi per gli interventi realizzati dopo la scadenza del termine iniziale.

Ricostruzione e ristrutturazione edilizia. Per il Testo unico dell’edilizia costituiscono «interventi di ristrutturazione edilizia» anche gli interventi che consistono «nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente». Il decreto elimina il requisito della medesima sagoma e, quindi, sono ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di ricostruzione di un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente. Costituiscono, quindi, ristrutturazione gli interventi edilizi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Conseguenza della modifica è che la modifica della sagoma non è rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario (eliminazione del riferimento contenuto nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo unico per l’edilizia).

Con una eccezione. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

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