Commissioni di concorso: impossibile derogare al numero di componenti definito dalle norme

La vicenda
È oggetto di contestazione, nel caso di specie, il numero dei componenti della commissione di concorso per l’assunzione di dirigenti da parte di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Con apposita delibera, il predetto Istituto ha nominato cinque commissari d’esame, in luogo dei tre previsti dall’art. 4 del d.P.C.M. 7.6.2011, adducendo l’esigenza di “garantire un commissario competente in ciascuno dei quattro settori di gara”. Secondo il ricorrente, la violazione del predetto d.P.C.M. determina l’illegittima composizione della commissione.

La pronuncia del TAR
Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 740 del 2015, accoglie il ricorso, con conseguente caducazione di tutte le fasi concorsuali condotte dalla commissione irregolarmente composta, in vista di una riedizione delle procedure conforme ai dettami della sentenza. Secondo i giudici, infatti, le regole compositive della commissione stabilite dalle norme di riferimento costituiscono un vincolo procedurale che non può essere legittimamente disatteso ogni qualvolta la p.a. procedente ‑ assumendo la “peculiarità” del singolo concorso- intenda rinforzare le specializzazioni nel collegio mediante ulteriori presenze di esperti.

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