Censimento, niente risorse ai lavori senza dati

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Ragioneria generale dello Stato rende effettivi gli obblighi di invio dei dati riguardanti gli investimenti pubblici, tracciati mediante il Cup.

La circolare 14/2014 attiva i sistemi definiti dal Dlgs 229/2011 per il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate da risorse pubbliche e individuate mediante l’acquisizione, da parte delle amministrazioni realizzatrici, del codice unico di progetto.

I soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento e allo stato di attuazione di tali opere.

La comunicazione delle informazioni alla banca dati gestita dal Mef deve essere effettuata secondo lo schema definito dal Dm del 26 febbraio 2013 (successivamente modificato) e costituisce presupposto per l’erogazione dei finanziamenti pubblici (in particolar modo di quelli statali).

Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria: per queste opere le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati le informazioni essenziali, secondo un quadro di scadenze chiarito dalla circolare.

Dal 5 maggio le amministrazioni devono inserire nelle per l’acquisizione del Cig o in quelle di aggiudicazione anche il Cup, qualora non sia stato richiesto (l’Avcp renderà disponibile una specifica funzionalità entro lo stesso mese). Inoltre provvedono ad aggiornare le informazioni relative al Cup nel sistema Dipe, ad esempio chiudendo il codice se l’opera è conclusa. Dalla stessa data, tuttavia, l’adempimento più rilevante si concretizza nell’obbligo di riportare sistematicamente il Cup nelle operazioni di pagamento tracciate con il Siope.

Analogamente, le amministrazioni devono utilizzare il Cup e il correlato Cig in tutti quei sistemi di rilevazione che prevedono l’inserimento del codice relativo agli investimenti (es. piattaforma rilevazione crediti, fatturazione elettronica, ecc.).

Da settembre 2014 le amministrazioni possono accedere alle informazioni della banca dati relative alle opere che le riguardano, potendo quindi controllare la completezza e l’esattezza delle informazioni.

Una volta verificate le informazioni, le amministrazioni riversano nella banca dati solo quelle non riportate in altri sistemi di rilevazione (ad esempio quelli dell’Avcp).

Il primo invio dovrà essere effettuato tra il 30 settembre e il 31 ottobre 2014, mentre a regime dal 2015 gli invii avranno cadenza trimestrale.

Il Cup e il Cig costituiscono le informazioni rilevanti per assicurare l’univocità dell’invio e il raccordo tra i vari sistemi informativi, che consentono alle amministrazioni e ai soggetti aggiudicatori di inviare al Mef solamente i dati richiesti dal decreto ministeriale non inviati o non presenti nelle banche dati Avcp e Dipe: ad esempio, se l’informazione relativa al campo «importo Sal» è presente nella Banca dati dell’Avcp non deve essere trasmessa nuovamente alla Bdap, a condizione che al Cig di pertinenza sia correttamente associato il Cup dell’opera cui il contratto si riferisce.

Il Cig e il Cup assumono rilevanza anche nelle fatture elettroniche relative agli appalti, obbligatorie dal 31 marzo 2015.

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