Avvisi automatizzati con firma solo «doc»

Fonte: Il Sole 24 Ore

È illegittimo l’avviso di accertamento automatizzato emesso dal concessionario dei tributi locali nel caso in cui il nominativo della firma “stampata” non sia stato preventivamente individuato con apposito atto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9627 del 13 giugno 2012, annullando un atto impositivo emesso da una società di riscossione.
La pronuncia ha una portata innovativa poiché sinora la Cassazione si è pronunciata solo in ordine agli avvisi automatizzati emessi direttamente dagli enti locali. Sul punto i giudici di vertice hanno più volte affermato, in caso di firma autografa sugli atti di accertamento sostituita dall’indicazione a stampa, la necessità che «il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati» siano «indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale» (articolo 1, comma 87 della legge 549/95, Finanziaria 2006). In sostanza, si devono verificare due condizioni affinché il funzionario responsabile possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendo la firma con la stampa del proprio nominativo: 1) gli atti devono essere prodotti da sistemi informativi automatizzati; 2) il dirigente (o responsabile del servizio) deve adottare un apposito provvedimento, non essendo sufficiente l’atto di nomina del funzionario responsabile del tributo.
Tuttavia la normativa si rivolge esclusivamente agli enti locali, senza considerare i casi di gestione in concessione, peraltro molto frequenti per i tributi “minori” (imposta sulla pubblicità, affissioni e Tosap). Infatti il riferimento al «nominativo del funzionario responsabile» trascura del tutto l’ipotesi che l’atto impositivo sia emesso da un concessionario, così come il riferimento a un «provvedimento di livello dirigenziale» rimanda inevitabilmente a un atto della pubblica amministrazione. Ciò non può comunque condurre alla conclusione che, nell’ipotesi di imposta gestita in concessione, non trovi applicazione la disposizione della Finanziaria ’96, stante in ogni caso l’esigenza di garantire la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa.
Deve pertanto affermarsi che, anche in caso di imposta gestita dal concessionario, la firma autografa sugli atti di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché il nominativo e la fonte dei dati risultino indicati in un apposito atto preventivamente sottoscritto dal concessionario. Solo con questo atto viene soddisfatta l’esigenza di mettere il contribuente in condizione di verificare se il nominativo indicato a stampa in calce all’atto impositivo emesso dall’impresa concessionaria corrisponda a quello della persona fisica concretamente investita della specifica responsabilità dell’emanazione degli atti impositivi. Esigenza che peraltro sussiste anche nel caso in cui il nominativo corrisponda all’amministratore della società di riscossione.

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