Auto rimossa, danni da stress

Fonte: Il Sole 24 Ore

Va risarcito lo stress subito dall’automobilista nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso. A stabilirlo è la Cassazione (sentenza 6712/11) che ha respinto il ricorso dell’azienda speciale per la mobilità di un Comune siciliano e confermato il provvedimento emesso in primo grado dal giudice di pace. Una donna in stato di gravidanza si era vista emettere da un ausiliare del traffico un verbale di accertamento per sosta su un attraversamento pedonale e rimuovere forzatamente la propria auto. La donna proponeva ricorso al giudice di pace contro il verbale e nei confronti del Comune e dell’azienda per la mobilità. Il procedimento si concludeva con l’accoglimento delle istanze, poiché: a) il verbale non recava i «precisi motivi» dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) l’ausiliare del traffico era risultato privo di delega del sindaco; c) il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Il giudice di merito, pertanto, condannava gli enti convenuti all’annullamento dell’atto illegittimamente emesso, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e al risarcimento, in favore della proprietaria del veicolo, di 200 euro, a titolo di danno non patrimoniale per lo stress subito nel ricercare il veicolo illegittimamente rimosso. L’azienda per la mobilità proponeva però ricorso per la cassazione della pronuncia, denunciando, in primo luogo, una presunta violazione di norme di diritto quanto alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’ausiliare del traffico, non essendo delegato dal sindaco se non per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio, e, quindi, con carenza di delega per la rimozione dei veicoli, non avrebbe potuto e dovuto procedere allo svolgimento di tale ultima attività. La Cassazione ha tuttavia ritenuto inammissibile detta censura, confermando, stanti le risultanze del procedimento innanzi al giudice di pace, il difetto di delega dell’ausiliario del traffico quanto all’accertamento di qualsiasi altra violazione (ivi compresa la sosta su un attraversamento pedonale), diversa, appunto, da quella relativa all’uso delle schede parcheggio. In secondo luogo, ancora, l’opponente contestava il vizio di motivazione relativamente al punto del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado in favore dell’automobilista. In particolare, secondo la ricostruzione operata dall’azienda per la mobilità, doveva dirsi apodittica la statuizione del risarcimento perché «basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subito dalla opponente nella ricerca dell’autovettura rimossa». Del tutto difforme, invece, l’orientamento dei Supremi giudici, secondo cui l’affermazione che la rimozione e la conseguente ricerca del veicolo provochi stress «non può affatto dirsi del tutto ingiustificata alla luce della comune esperienza»: ragione, questa, ritenuta sufficiente per respingere il ricorso avanzato dall’ente e condannarlo alla refusione delle spese processuali. L’aspetto rilevante della pronuncia concerne la questione della prova del danno non patrimoniale e in proposito la Cassazione conferma il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, la sentenza n.24233/10) in virtù del quale il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto tutti i suoi profili (biologico, morale ed esistenziale), postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con il fatto illecito, prova che ben può essere fornita anche con il ricorso a presunzioni.

LA PAROLA CHIAVE
Delega
L’ausiliare del traffico per poter contestare violazioni al Codice della strada deve possedere una «delega» del sindaco. Nel caso esaminato dalla Cassazione, trattato nell’articolo, sembra che l’ausiliare avesse la «delega» solo per l’accertamento delle infrazioni legate all’uso delle schede parcheggio, in ogni caso senza potersi spingere fino alla rimozione dei veicoli. Non avrebbe potuto dunque chiamare il carro attrezzi nel caso in questione, sebbene la difesa abbia sostenuto il contrario. In ogni caso, la «delega» è un provvedimento amministrativo (da emettere in favore di «personale nominativamente designato») e non può assumere la forma di un’ordinanza.

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