Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento

Fonte: Il Sole 24 Ore

I dirigenti nel pubblico impiego non hanno diritto all’attribuzione del posto anche quando è provato che l’amministrazione ha agito in violazione delle regole di correttezza e buona fede. In questo caso, infatti, la parte ha diritto al risarcimento del danno ma non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 18857/2010 che ha respinto il ricorso di un dirigente superiore dell’assessorato regionale al lavoro. L’uomo si è rivolto al tribunale esponendo di essere venuto a conoscenza della circostanza che ad altri dipendenti della sua stessa qualifica erano stati attribuiti incarichi di responsabilità di alcuni uffici. Riteneva, pertanto, essendo in possesso di maggiori titoli rispetto agli altri dipendenti, di essere stato discriminato in maniera ingiustificata. Perciò ha chiesto l’accertamento del suo diritto al conferimento della nomina e dell’incarico con condanna dell’amministrazione al pagamento del relativo trattamento economico, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L’assessorato si è difeso sostenendo, al contrario, che le scelte inerenti ai soggetti cui conferire gli incarichi, visto il loro carattere fiduciario, si devono reputare fondate su un’ampia discrezionalità della Pa non sindacabile dal giudice. Il tribunale ha accolto la domanda del ricorrente disapplicando gli atti di conferimento degli incarichi contestati e affermando il suo diritto alla nomina e all’incarico di direttore dell’ufficio provinciale, condannando, altresì, la Pa al risarcimento del danno. La decisione è stata confermata anche in appello dove i giudici, pur riconoscendo l’insussistenza di un diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, hanno affermato che la Pa avrebbe dovuto motivare le sue scelte per evitare che l’ampia discrezionalità di cui gode si potesse trasformare, come in effetti è avvenuto, in arbitrio. Il collegio ha quindi confermato la condanna della Pa al trattamento previsto per quella qualifica considerandolo un atto consequenziale all’illegittimità della condotta dell’amministrazione. Di qui il ricorso in Cassazione da parte della Pa che ha contestato la contraddittorietà delle conclusioni di merito. Infatti, secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha prima affermato che non esiste un diritto soggettivo all’assegnazione del posto e poi condannato l’amministrazione al conferimento dell’incarico. Il rilievo ha fatto breccia nel collegio di legittimità secondo il quale nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali, mentre gli interessati non hanno «alcun diritto soggettivo all’attribuzione o al mantenimento di un incarico dirigenziale». L’atto di conferimento, ha spiegato la Suprema corte, è espressione del potere di organizzazione della Pa e la posizione soggettiva dell’aspirante all’incarico non è di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo. Si tratta, in sostanza, di una situazione simile a quella di un partecipante a una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato. Ne consegue che il giudice ordinario può sottoporre ad analisi i poteri esercitati dalla Pa sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede ed eventualmente stabilire un risarcimento in favore della parte lesa, senza che, in assenza di un contratto stipulato con la Pa, la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale e prevedere la retribuzione corrispondente.

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