La proroga complica le dichiarazioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

I 100mila contribuenti che hanno già compensato in dichiarazione un’Imu sull’abitazione che correttamente pensavano di dover pagare sono finiti in un cul de sac, e devono correggere i dati entro il 31 maggio o, se sono passati attraverso il sostituto d’imposta, non possono far altro che attendere ottobre per la dichiarazione integrativa. Non sono solo loro, però, a subire l’ennesimo scossone normativo prodotto da un decreto che sta creando nuove incertezze o non affronta problemi già esistenti.
Agricoltori
Dal 2012, l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute sui «redditi fondiari relativi ai beni non locati» (articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 23/2011). Quindi, se è dovuta l’Imu, non è più dovuta l’Irpef. Per l’abitazione principale, l’eventuale abolizione dell’Imu non comporta l’automatica tassazione a Irpef, perché sarebbe ancora vigente la deduzione integrale dal reddito (articolo 10, comma 3-bis del Tuir). Per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, non locati, invece, l’eventuale esenzione dall’Imu comporterà l’applicazione dell’Irpef e delle relative addizionali, rispettivamente sui relativi redditi dominicali e dei fabbricati. Se la riforma deciderà l’esenzione Imu dal 2013, chi pagherà entro il 17 giugno 2013 gli acconti Irpef 2013 calcolandoli con il metodo previsionale commetterà “l’errore” di non calcolare l’Irpef su questi redditi, ritornati imponibili Irpef, a seguito della loro nuova esenzione da Imu. L’acconto Irpef 2013 sarà corretto, invece, per i contribuenti che sceglieranno di effettuare il calcolo con il metodo storico, cioè in base ai dati consuntivi del 2012. Sul punto, poi, non va trascurato il fatto che la sospensione della rata si applica sicuramente solo agli immobili che si sono visti riconoscere il requisito di ruralità. Per quelli che, pur essendo rurali nei fatti, non sono classificati in D/10 e soprattutto non si sono visti inserire il requisito di ruralità negli atti catastali, il mancato pagamento della rata di giugno espone naturalmente al rischio di vedersi richiedere pagamento, mora e sanzioni da parte del Comune. Per quel che riguarda i terreni, va invece ricordato che la sospensione si applica sia agli imprenditori agricoli professionali (Iap) sia agli altri proprietari, perché il decreto «blocca-Imu» richiama l’articolo 13, comma 5 del Dl 201/2011 che riguarda sia coltivatori diretti e Iap sia gli altri soggetti. Per un’interpretazione analogica, si possono far rientrare nel raggio d’azione del decreto anche gli «orticelli», che l’Imu ha fatto rientrare fra i beni tassati ma sono nella sostanza equiparabili a terreni agricoli.
Abitazioni e dintorni
Per circoscrivere con precisione la geografia della sospensione, ed evitare errori che possono portare a contestazioni, è bene ricordare che l’Imu prevede limiti precisi al trattamento per l’abitazione principale. Sul fronte delle pertinenze, aliquote agevolate (e quindi pagamenti sospesi) possono riguardare solo un’unità immobiliare per categoria (C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), per cui il proprietario di una casa con due cantine o due garage accatastati separatamente dovrà continuare a pagare sulla pertinenza “di troppo” con le regole per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Discorso analogo per le assimilazioni delle case possedute da residenti all’estero o anziani ricoverati: la sospensione si applica solo se il Comune ha assimilato questi immobili all’abitazione principale (capita più spesso con le case degli anziani che con quelli dei residenti all’estero, anche perché questi ultimi in genere non votano alle amministrative).
Seconde case
Le abitazioni diverse dalla principale naturalmente non rientrano nella sospensione, e devono pagare a giugno. A differenza dello scorso anno, nella prima rata si pagherà il 50% dell’imposta determinata sulle aliquote locali decise nel 2012, e l’imposta andrà tutta al Comune (non è quindi più necessario distinguere la quota erariale da quella locale).
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I capitoli aperti
Dichiarazioni da rifare
Nelle dichiarazioni i contribuenti potevano usare l’Imu sull’abitazione principale per compensare un altro debito con il Fisco. In caso di abolizione dell’Imu, la compensazione salta e la dichiarazione risulta sbagliata. Si può correggere entro il 31 maggio o, per chi ha utilizzato il sostituto d’imposta, integrare in autunno
COMPENSAZIONI

GLI INTERESSATI
100mila

RURALI
L’incognita dell’Irpef
L’Imu assorbe l’Irpef dovuta per i redditi fondiari. In caso di abolizione, per l’abitazione principale non accade nulla perché il relativo reddito è interamente deducibile, ma per i terreni agricoli e i fabbricati rurali non locati rispunta l’Irpef, e cambia l’acconto 2013 calcolato con il metodo previsionale

GETTITO IMU DEL SETTORE
694 milioni

ASSIMILAZIONI

Dipende dai Comuni
La sospensione della rata di giugno riguarda le abitazioni principali e si estende alle abitazioni assimilate dai Comuni. Per gli immobili di residenti all’estero o anziani lungodegenti, di conseguenza, 
occorre fare riferimento
alle decisioni assunte l’anno scorso dalle singole amministrazioni

L’ANNO DI RIFERIMENTO
2012

SECONDE CASE
Gettito al Comune
Gli immobili diversi da abitazione principale, edilizia sociale (coop e Iacp) e rurali continuano a essere obbligati al versamento della prima rata entro il 17 giugno. Il gettito deve essere devoluto interamente ai Comuni (tranne che per i fabbricati D): va calcolato sulle regole 2012 in base alla legge di conversione del decreto 35, che però non è ancora in vigore

IL VALORE DELLA RATA
9,5 milardi

IMPRESE
L’intreccio delle scelte
Con il nuovo meccanismo di calcolo degli acconti previsto dal Dl sulla Pa la prima rata è pari al 50% di quanto versato l’anno scorso. Per contribuenti e imprese una variabile in più. Non si tiene, infatti, conto delle variazioni di aliquota decise nel frattempo dai Comuni. Il risultato? Se era stata prevista una riduzione la situazione peggiora, in caso contrario migliora

LA PERCENTUALE
50%

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