Annullamento di un permesso di costruire a distanza di molti anni

di MARIO PETRULLI

Nei mesi scorsi si era avuta la rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di una problematica oggetto di contrasti giurisprudenziali, ossia la corretta gestione dell’annullamento di un permesso di costruire a distanza di molti anni dall’adozione del titolo: con la decisione n. 8 del 17 ottobre scorso i giudici si sono espressi in modo definitivo.
Le due questioni su cui l’Adunanza Plenaria è stata chiamata ad esprimersi sono le seguenti:

  • se l’annullamento ex officio di un titolo edilizio in sanatoria intervenuto a notevole distanza di tempo dal provvedimento originario debba comunque essere motivato in relazione a un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e ai contrapposti interessi dei soggetti incisi;
  • se, ai fini di tale comparazione, rilevi che il privato abbia indotto in errore l’amministrazione attraverso l’allegazione di circostanze non veritiere idonee a determinare l’adozione dell’originario provvedimento favorevole.

Le indicazioni dell’Adunanza Plenaria

Vediamo, in estrema sintesi, le indicazioni dell’Adunanza Plenaria, rimandando ad altra occasione i necessari approfondimenti.
Sulla prima questione, è stato affermato il seguente principio di diritto: “l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole”. Tuttavia, hanno aggiunto i giudici:

  • il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio;
  • in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro;
  • l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà sì attenuato ma mai escluso in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del potere di annullamento).

Sulla seconda questione, è stato affermato che “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”. In sintesi, perciò, dinanzi alle false rappresentazioni della realtà ascrivibili al comportamento dell’interessato, bisognerà comunque motivate ma il compito è reso agevole in quanto sarà sufficiente richiamare la falsa rappresentazione operata dall’interessato.
I giudici hanno anche ricordato come “il Legislatore (pur consapevole della gravità e diffusività del fenomeno dell’abusivismo edilizio e della frequente inadeguatezza delle risorse messe in campo dalle amministrazioni locali per fronteggiarlo) non ha tutt’oggi approntato una speciale disciplina in tema di presupposti e condizioni per l’adozione dell’annullamento ex officio di titoli edilizi, in tal modo giustificando un orientamento volto a riconoscere anche in tali ipotesi la generale valenza dell’articolo 21-nonies della l. 241 del 1990”: quindi, l’annullamento dei titoli edilizi ricade comunque nell’ambito di operatività generale dell’annullamento dei provvedimenti amministrativi e trova applicazione l’art. 21-noniesdella legge n. 241/90.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (AD. PLEN.) 17 OTTOBRE 2017, n. 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *