Tia, legittime le presunzioni

Fonte: Italia Oggi

Il regolamento statale sul metodo normalizzato con il quale viene determinata la tariffa rifiuti, e che da quest’anno deve essere applicato alla Tares, non viola la normativa comunitaria, anche se consente ai comuni l’utilizzo di criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti. Del resto, le regole europee non impongono agli stati membri un metodo preciso per finanziare il costo di smaltimento dei rifiuti urbani.
Quindi, il comune di Prato ha legittimamente deliberato il coefficiente massimo di produzione per gli alberghi con ristorazione, perché è un dato di comune esperienza che questa attività sia potenzialmente produttiva di rifiuti in misura maggiore rispetto ad altre utenze. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sesta sezione, con la sentenza 6208 del 4 dicembre 2012.
Per i giudici di palazzo Spada, «il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore».
In effetti l’articolo 6 del dpr 158/1999, vale a dire il regolamento attuativo del decreto Ronchi (22/1997) che disciplina il metodo normalizzato della Tia, ai fini del calcolo della tariffa relativo alle utenze non domestiche consente di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile, rapportato alla superficie dell’utenza e al coefficiente di produzione. Secondo i giudici amministrativi, il coefficiente di produzione è il «coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività».
Pertanto è corretto l’operato dell’amministrazione, che ha distinto le superfici delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, determinando la tariffa in base ai coefficienti indicati nella tabella allegata al regolamento statale, «poiché non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche».
Anche secondo la Cassazione (ordinanza 12859/2012) i comuni sono legittimati a fissare tariffe maggiorate per le attività alberghiere, perché potenzialmente producono più rifiuti delle abitazioni. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione è un fatto incontestabile e un dato di comune esperienza. Tra l’altro, non assume alcun rilievo neppure il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo a speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.
Sono dunque ammissibili le presunzioni previste dal dpr 158/1999 per determinare la tassa sui rifiuti prodotti. Dal 2013 queste regole si applicano anche al nuovo tributo sui rifiuti e i servizi (Tares), che sostituisce i vecchi regimi di prelievo Tarsu e Tia1. L’articolo 14 del dl salva-Italia (201/2011), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità (228/2012), prevede che le disposizioni contenute nel dpr 158/1999 devono essere applicate a regime anche per la Tares e non più in via transitoria, come stabilito in un primo momento, fino all’emanazione di un nuovo regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa.
Tuttavia, l’uso delle presunzioni non deve creare discriminazioni tra i contribuenti. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, seconda sezione, con la sentenza 551/2012, ha infatti dichiarato illegittimo il regolamento comunale che prevede per la determinazione della Tia dovuta dai soggetti non residenti criteri e coefficienti di calcolo basati sul numero dei componenti del nucleo familiare desunto dalla superficie degli immobili. Né può essere ritenuta valida la giustificazione di avere fatto ricorso alla presunzione solo perché il dato reale è difficile accertarlo attraverso le risultanze anagrafiche. Questo meccanismo presuntivo è stato ritenuto del tutto inattendibile, in quanto un immobile di notevole ampiezza può essere utilizzato da un numero ristretto di occupanti.

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