Sisma Centro Italia, ritenute sostituti dì’imposta non sospese

Con comunicato del 6 settembre 2016 i Consulenti del lavoro rendono noto che:
La sospensione dei versamenti e degli adempimenti per i contribuenti residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei 17 Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto non si applicherà alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Nessuna sospensione, quindi, per la presentazione entro il 15 settembre del modello 770/2016 e per la conseguente scadenza per usufruire del ravvedimento operoso né per il pagamento degli F24, relativi al personale dipendente, previsto per il 16 settembre 2016.
La sospensione, in realtà, interessa solo i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 e non quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dei lavoratori. E’ quanto stabilito dal decreto 1 settembre 2016 firmato dal Ministro dell’Economia e Finanza, Pier Carlo Padoan, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 il 5 settembre 2016.

A fronte di questa situazione, la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Renzi e ai Ministri Padoan e Poletti per richiedere nuovamente il rinvio di tutte le scadenze, anche anteriori alla data del 24 agosto, per le imprese ed i professionisti residenti nelle zone interessate dal terremoto. “La mancata previsione di sospensioni per ritenute e contributi – si legge nella lettera – metterebbe in una situazione di estrema difficoltà i datori di lavoro coinvolti dall’evento. Misure di questo tenore sono state già adottate per i tragici eventi naturali che si sono susseguiti in questi anni in Italia, contribuendo fattivamente a risollevare i territori coinvolti”.

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