Sconto Irap anche nella Pa se l’attività è commerciale

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’articolo 5 del Ddl di stabilità 2015 fornisce una boccata d’ossigeno agli enti locali che determinano l’Irap con il metodo commerciale previsto al comma 2 dell’articolo 10 bis del dlgs 446/1997, perché potranno dedurre integralmente il costo del personale delle attività commerciali.

Il ddl di Stabilità prevede che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del dlgs 446/1997 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, consentendo in pratica la deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap. L’articolo 10 bis del dlgs 446/1997, per gli enti locali, o altro ente compreso nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/01, prevede, al comma 2, che, il calcolo della base imponibile Irap per le attività commerciali svolte dall’ente possa essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, applicando il metodo del valore della produzione netta (Vpn) previsto per le imprese. Di conseguenza la disposizione prevista dalla legge di stabilità 2015 risulta applicabile anche agli enti locali che potranno così portare in deduzione integralmente il costo del personale a tempo indeterminato impiegato nelle attività commerciali, riducendo in modo significativo la base imponibile rispetto al passato, considerando che di norma tali enti applicano il metodo del valore della produzione netta sulle attività Iva ad alta intensità di personale, quali assistenza domiciliare, asili nido, comunità per anziani.

La deducibilità del costo del personale potrebbe portare in molti casi anche all’azzeramento della base imponibile commerciale, tenuto conto del fatto che, oltre al costo del personale direttamente impiegato nelle attività commerciali, sarà anche deducibile il costo per il personale “promiscuo”, che si ottiene applicando al costo del personale non specificatamente riferibile alle attività commerciali una percentuale, calcolata in base al rapporto tra le entrate commerciali e il totale delle entrate correnti dell’ente, che rappresenta la quota di retribuzioni non direttamente commerciali deducibili dal valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10 bis comma 2. Bisognerà tenere anche conto che se tra le entrate dell’ente vi fossero contributi ricevuti specificatamente a copertura delle spese per il personale questi andranno ad aumentare il valore della produzione netta, contrariamente al passato quando ne erano esclusi in quanto componenti positivi correlati a costi indeducibili (ris.330/2002 – Ris. 8/2000 – Cassaz. 11147/2014). Ne consegue che nella maggior parte dei casi aumenta per gli enti la convenienza all’applicazione del metodo commerciale. Alle amministrazioni che ancora non utilizzano tale metodo si consiglia di rivedere i propri calcoli di convenienza per aggiornarli alla luce delle nuove disposizioni più convenienti rispetto al passato.

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