È rebus sul calcolo dell’acconto

Fonte: Il Sole 24 Ore

È scaduto ieri il termine per l’invio da parte dei Comuni delle delibere di approvazione delle aliquote Imu 2013 utili ai fini dell’acconto. In questa situazione di estrema incertezza, è probabile che la maggior parte dei Comuni abbia deciso di non variare le aliquote 2012, considerando anche che il termine ultimo per approvarle è fissato per ora al 30 giugno.
D’altro canto, appare difficile ipotizzare una manovra di bilancio in assenza dei dati definitivi sull’Imu 2012 e sul conseguente ammontare del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio. A ciò si aggiungono le incertezze sul nuovo fondo di solidarietà comunale, le cui regole di funzionamento dovevano essere stabilite con Dpcm da emanare entro lo scorso 30 aprile. Se alle incertezze generate dalle norme vigenti si sommano quelle derivanti dalle norme in arrivo, il piatto è servito.
Non va meglio per i contribuenti: le regole per pagare l’acconto sono cambiate e una distrazione può determinare anche l’applicazione di sanzioni.
L’articolo 13-bis del Dl 201/11 (il Salva Italia), come riscritto dall’articolo 10, comma 4 del Dl 35/13, prevede che il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze alla data del 16 maggio e inviati dai Comuni entro il 9 maggio.
In caso di mancata pubblicazione, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del ministero del l’Economia alla data del 16 novembre. In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento e, in mancanza anche di questi ultimi, quelli adottati e pubblicati l’anno precedente.
Il ministero, con circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, ha anche precisato che nel caso in cui non risulti pubblicata alcuna delibera, né per il 2013 né per il 2012, il contribuente è legittimato ad utilizzare le aliquote previste dalla legge.
In questa situazione i contribuenti dovranno prestare molta attenzione, soprattutto con riferimento ai fabbricati di categoria D per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito ottenuto con l’applicazione dell’aliquota standard dello 0,76%. 
Mentre l’acconto del 2012 è stato calcolato pagando il 50% dell’importo dovuto ad aliquota standard dello 0,76%, versandone metà allo Stato e metà al Comune, quest’anno occorrerà verificare l’aliquota deliberata dal Comune. Bisognerà anche ricordarsi che il moltiplicatore passa da 60 a 65.
Ad esempio, se si considera un fabbricato di categoria D/8 con rendita – già rivalutata del 5%, pari a 21.000,00 euro – sito in un Comune per il quale risulta pubblicata solo l’aliquota dello 0,96% del 2012, a fronte di un acconto Imu 2012 pari a 4.788,00 euro, l’acconto 2013 sarà pari a 6.552,00 euro, con un incremento del 37%, di cui 5.187,00 euro sono di competenza dello Stato (codice tributo 3919) e 1.365,00 euro di competenza del Comune (codice tributo 3918).
Occorre precisare che la normativa sembra chiara nell’imporre al contribuente l’obbligo di pagare in base alle delibere pubblicate sul sito, quindi eventuali parziali versamenti conseguenti all’utilizzo dell’aliquota base dello 0,76% (oppure dell’aliquota 2012 in presenza della più elevata aliquota pubblicata per il 2013) saranno soggetti alla sanzione del 30%.
In ultimo, occorre prestare attenzione ai fabbricati di categoria D per i quali nel 2012 erano state deliberate aliquote agevolate inferiori allo 0,76%. Tali aliquote, anche in assenza di una nuova deliberazione, non possono trovare comunque applicazione nel 2013, così come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013. L’acconto, in questo caso, dovrà essere versato facendo riferimento all’aliquota standard dello 0,76%.

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