Procedura negoziata per un incarico legale

di MARIO PETRULLI

Tutti gli avvocati conoscono il d.m. Ministero della giustizia n. 55/2014, ossia il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247 e, ovviamente, ne fanno opportuno utilizzo nella redazione delle proprie parcelle. In particolare, l’art. 2 del suddetto d.m. dispone che “il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera” (comma 1) e che “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta” (comma 2).

Procedura negoziata per un incarico legale

L’ermeneutica del citato articolo consente di trarre un principio fondamentale: la prestazione dell’avvocato non può essere non ricompensata. Si tratta di una constatazione non solo ovvia nella comune esperienza (ogni attività lavorativa comporta il riconoscimento di un compenso) ma che è strumentale al mantenimento del decoro e della dignità del professionista e, di riflesso, dell’intera categoria. Peraltro, non bisogna dimenticare che anche il codice civile espressamente prevede per le professioni intellettuali (nel cui novero rientra, ovviamente, l’attività dell’avvocato) che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233).
Premesse le considerazioni precedenti, può essere interessante segnalare un caso veramente peculiare oggetto di recente giudizio da parte della magistratura amministrativa nella sent. 19 aprile 2017, n. 902 del TAR Lombardia, sez. IV Milano. In concreto, in una procedura negoziata per l’affidamento di un incarico legale per il recupero di un credito da parte di un Comune, uno degli avvocati partecipanti ha presentato un’offerta particolarmente bassa, pari 550 euro. Dinanzi alla richiesta di chiarimenti formulata dal RUP (prerogativa che compete a detto responsabile avendo riguardo alle offerte eccezionalmente basse), l’avvocato ha così motivato e chiarito l’offerta presentata:

  • la somma corrispondeva soltanto alle spese vive dell’attività giurisdizionale;
  • il vero e proprio compenso professionale sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente, vista la (così testualmente) “certezza della vittoria processuale pronosticata”;
  • nell’improbabile ipotesi della soccombenza, non sarebbe stato richiesto alcun compenso oltre il rimborso delle spese vive per l’importo di 550 euro.

La valutazione dei giudicio

I giudici hanno ritenuto l’offerta inammissibile ed indeterminata nel proprio contenuto e, quindi, non suscettibile di positiva valutazione ed accoglimento da parte del Comune stazione appaltante.
In primo luogo, infatti, appare in contrasto con ogni regola di comune esperienza l’affermazione circa l’esito certamente vittorioso di una controversia processuale, essendo noto ad ogni operatore del diritto (giudice o avvocato che sia), che ogni azione giurisdizionale reca in sé inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza.
In secondo luogo, ed anche questo è un dato di comune esperienza, l’esito eventualmente vittorioso della lite non implica la liquidazione delle spese a vantaggio del difensore bensì del suo assistito, salva la domanda di distrazione ex art. 93 del c.p.c. e sempre che il giudice non decida comunque per la compensazione delle spese nei confronti della parte comunque vittoriosa ex art. 92 del c.p.c.
In terzo luogo, l’offerta indeterminata e condizionata (laddove la condizione, quale evento futuro ed incerto, era costituita dalla liquidazione giudiziale in caso di successo processuale), comportava, nel caso di eventuale soccombenza, che l’offerta dell’avvocato partecipante – che dichiarava di accontentarsi delle sole spese vive – sarebbe finita per essere un’offerta pari a zero. Ebbene, un’offerta pari a zero è di dubbia legittimità in quanto, in disparte ogni considerazione sulla serietà ed affidabilità della medesima, non vengono individuati ragioni peculiari (peraltro difficilmente rinvenibili in un contenzioso per un credito fra un Comune ed una delle principali aziende nazionali operanti nel settore delle telecomunicazioni) per le quali la prestazione del professionista intellettuale dovesse essere di fatto gratuita.
Infine, ma non ultimo, anche i giudici hanno evidenziato il palese contrasto dell’offerta con il contenuto del disciplinare di incarico, che richiama il citato d.m. n. 55/2014 sulle tariffe professionali forensi e, quindi, con il principio contenuto nell’art. 2 prima riportato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *