Le opere non avviate perderanno i fondi

Fonte: Il Sole 24 Ore

ROMA – Trasparenza su stato di avanzamento ed effettiva realizzazione delle opere pubbliche e definanziamento automatico per quelle che invece non sono avviate entro tempi prestabiliti. Primo sì del Governo ai due decreti attuativi previsti dalla riforma della legge di contabilità (n. 196/09) che, all’articolo 30, comma 9 contiene la delega sulla razionalizzazione delle procedure di spesa nel settore dei lavori pubblici. Delega che il dicastero dell’Economia aveva già esercitato lo scorso anno ma che è stata successivamente prorogata al prossimo 31 dicembre (n. 39/11). Il primo Dlgs disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di sistemi informatici standardizzati in grado di registrare le diramazioni dei flussi finanziari di spesa posti a carico del bilancio dello Stato. Lo scopo è di assicurare piena evidenza e tracciabilità rispetto ai soggetti che percepiscono tali finanziamenti e ai quali dovranno essere, tra l’altro associati due codici distinti: uno relativo alla progettazione dell’opera (Codice unico di progetto) e l’altro, fornito dall’Autorità per i contratti pubblici inerente alla fase di esecuzione (Codice Identificativo di Gara). Le disposizioni più stringenti, tuttavia, sono quelle contenute nell’articolo 4 che sancisce il definanziamento dell’opera in caso di mancato avvio. L’applicazione di queste misure di carattere sanzionatorio scatterà sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Economia di concerto con le Infrastrutture, che fisserà (previo parere del Cipe) i criteri che consentiranno di verificare l’effettivo utilizzo dei finanziamenti da parte delle stazioni appaltanti. In sostanza verrà stilato una sorta di “cronoprogramma” temporale sta-ndard. Lo scopo è duplice: sollecitare le amministrazioni a finalizzare gli stanziamenti pubblici ovvero, in caso di inerzia, favorire la realizzazione di quegli interventi, precisa la relazione illustrativa, «la cui cantierabilità potrebbe essere immediata». Il secondo dei due decreti legislativi varati ieri in via preliminare dal Governo, definisce, invece, la valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e prevede, tra l’altro, l’obbligo per ciascun ministero di redigere un Documento pluriennale di pianificazione che includa anche i programmi di investimento nel settore dei lavori pubblici.

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