La Spa può diventare azienda speciale

Fonte: Il Sole 24 Ore

La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori, sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi a un regime uniforme, quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Inoltre, dal 1° gennaio 2014 è possibile anche mettere in liquidazione una società di capitali e costituire ex novo un’azienda speciale, grazie all’abrogazione dell’articolo 9, comma 6 del Dl 95/2012.

Questi i rilevanti chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie con la deliberazione 2/2014 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 25 gennaio), con la quale ha posto fine al dibattito che aveva visto contrapporsi numerose sezioni regionali di controllo in merito alla possibilità applicare estensivamente l’istituto della «Trasformazione eterogenea da società di capitali» (articolo 2500-septies del Codice civile) al passaggio da una società di diritto privato a un ente di diritto pubblico.

L’ipotesi di trasformare una società di capitali in un’azienda speciale costituisce oggi per gli enti un’interessante opzione, che potrebbe essere valutata soprattutto per la gestione di servizi sociali, culturali ed educativi, ma non solo.

Ovviamente la scelta va adeguatamente motivata, tenuto conto della convenienza economica dell’operazione e di una valutazione prospettica, anche alla luce dell’articolo 153 del Tuel sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La scelta in merito all’individuazione del modello gestionale più idoneo è sempre ammessa, purché si dimostri che ne conseguiranno risultati migliori dal punto di vista dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione, oltre al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

La qualificazione fornita dal legislatore dell’azienda speciale quale ente strumentale del Comune rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente locale. In effetti, “strumentalità” sta a significare che l’ente locale, attraverso l’azienda, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio.

La sezione delle autonomie ha chiarito che proprio per i vincoli posti dal legislatore alle aziende speciali, in ultimo dalla legge di stabilità 2014, questo istituito è sempre più assimilabile alle società di capitali.

Si può ritenere allora che l’elemento di continuità debba essere identificato nell’azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un’attività di impresa e che la trasformazione trovi, quindi, la sua giustificazione sistematica nell’esigenza di salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale.

L’azienda speciale, che risulterebbe dalla trasformazione della società a totale partecipazione pubblica, è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando che, sia nell’organismo di partenza sia in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con gli enti pubblici di riferimento.

Da un lato, sussiste una società partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell’in house providing e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci, dall’altro, un’azienda speciale, che in quanto ente strumentale del comune è inserita nel sistema amministrativo dell’ente locale.

La legge di stabilità 2014, inoltre, se ha escluso l’applicazione diretta del patto nei confronti delle società in house, ha imposto vincoli all’insieme ente territoriale/organismo partecipato, prevedendo il concorso di questi organismi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla luce del quadro legislativo di riferimento, secondo la corte dei conti, non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell’istituto dell’azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica, poiché la relativa normativa prevede misure severe come per le società di capitali.

In ogni caso, l’operazione di trasformazione deve essere corredata da un’attività di revisione economicapatrimoniale (due diligence) della società trasformanda, a garanzia dei terzi e dell’ente che istituisce l’azienda speciale.

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