In Sicilia niente tagli ai comuni spreconi

Fonte: Italia Oggi

Saltano le sanzioni per gli enti locali delle regioni speciali che negli anni passati non hanno rispettato il Patto di stabilità interno. È la conseguenza della sentenza n. 219/2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, fra le altre disposizioni, anche l’art. 7 del dlgs 149/2011. A beneficiare di tale pronuncia saranno soprattutto le diverse amministrazioni siciliane che nel 2011 e nel 2012 hanno sforato il proprio obiettivo e che ora possono richiedere allo stato la restituzione delle somme (indebitamente) tagliate. La stessa strada potrà essere percorsa anche dagli amministratori responsabili della violazione, che hanno subito una decurtazione delle rispettive indennità. L’art. 7 del cosiddetto «decreto premi e sanzioni», fino allo scorso anno, prevedeva le penalità a carico delle amministrazioni comunali e provinciali che avessero sforato l’obiettivo loro imposto dallo stato per esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Oltre al blocco delle assunzioni, al divieto di indebitamento, al tetto alle spese correnti, tale inadempimento comporta un taglio alle spettanze in misura pari allo sforamento (anche se fino al 2011 era in vigore una clausola di salvaguardia che lo limitava al 3% delle entrate correnti). Tale disciplina si applicava, oltre che nei territori delle regioni ordinarie, anche in quelli delle regioni speciali. Tuttavia, queste ultime hanno presentato ricorso alla Consulta, che ha censurato la disposizione proprio nella parte in cui si applicava anche alle autonomie differenziate. Il motivo risiede nel fatto che il dlgs 149 (come gli altri decreti attuativi della legge 42/20009 sul federalismo fiscale) non si applica in modo diretto a queste ultime. I giudici delle leggi, del resto, si erano pronunciati in tal senso già in altre occasioni, in particolare con la sentenza n. 178/2012, che infatti aveva innescato un contenzioso da parte di diversi municipi siciliani (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Trapani, Alcamo, Bagheria, Erice, Campobello di Mazara, Partinico, Sciacca, Tremestieri Etneo) davanti al giudice amministrativo, il quale aveva congelato le sanzioni proprio in attesa della pronuncia della Corte. Per il 2013, la questione è stata risolta dall’ultima legge di stabilità (legge 228/2012), che ha incorporato la disciplina censurata nel testo della precedente legge 183/2011, bypassando il problema di fonti del diritto posto dalla pronuncia della Consulta. Ma per i due anni precedenti a questo punto si apre un falla, dato che gli enti sanzionati possono ora richiedere la restituzione delle somme che in precedenza sono state loro decurtate. A essere interessati sono soprattutto i comuni e le province di Sicilia e Sardegna, visto che quelli delle altre regioni speciali, in materia di Patto, sono soggetti a regole molto diverse. In base ai dati della Corte dei conti, nel 2011 le amministrazioni isolane renitenti erano 13, mentre nel 2012 sono salite a 39 (2 province e 37 comuni, tutti siciliani) Anche gli amministratori in carica al momento dello sforamento potrebbero vantare pretese restitutorie: nei loro confronti, infatti, la norma censurata prevedeva una sforbiciata alle indennità di carica percepite, che dovevano essere ridotte del 30% rispetto all’importo risultante al 30 giugno 2010.

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