Il Consiglio di Stato dichiara illegittimo lo scioglimento per mafia del Comune di Ventimiglia

La vicenda
L’ex sindaco di Ventimiglia ricorreva al TAR per l’annullamento del decreto di scioglimento del consiglio comunale, adottato ai sensi dell’art.143 d.lgs. n. 267 del 2000. Il TAR del Lazio respingeva il ricorso (cfr. sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10314/2015). Avverso tale decisione l’ex sindaco proponeva appello, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 748 del 2016, accoglie l’appello dell’ex sindaco di Ventimiglia per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10314/2015, dichiarando illegittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale. Una volta richiamati i principi che regolano lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, il Collegio rileva subito che, contrariamente a quanto rilevato dai giudici di prima istanza, gli elementi assunti a sostegno della controversa determinazione di scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia risultano assolutamente inidonei ad attestare il condizionamento mafioso dell’ente commissariato e, quindi, a legittimare la relativa misura. Difetta, in particolare, il requisito, viceversa indefettibile, della prova, anche indiziaria, del condizionamento della libertà di determinazione degli organi elettivi, che, a sua volta, postula logicamente la consapevolezza degli amministratori di indirizzare le loro decisioni al soddisfacimento degli interessi delle consorterie malavitose (senza la quale non è neanche ipotizzabile l’infiltrazione mafiosa nel comune). In particolare – secondo i giudici – non solo non emergono indici univocamente significativi di un collegamento tra il sindaco di Ventimiglia (o tra consiglieri comunali e assessori) ed esponenti delle famiglie mafiose che operano in quel territorio (consistenti, ad esempio, in frequentazioni, incontri, telefonate), ma, al contrario, risulta dalle due conformi sentenze penali (di primo e di secondo grado) di assoluzione dell’ex sindaco, che egli ignorava che la cooperativa destinataria di alcuni affidamenti da parte di una società comunale  fosse, di fatto, posseduta e gestita da soggetti appartenenti all’associazione di stampo‘ndranghetistico insediata a Ventimiglia (e che, quindi, non fosse in alcun modo consapevole di favorirne i relativi interessi criminali).

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