Il bollettino Tares utilizzabile solo dal 1° luglio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il provvedimento c’è, la chiarezza non ancora. Col decreto del ministero dell’Economia del 14 maggio è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per versare la Tares (tributo comunale su rifiuti e servizi, si veda Il Sole 24 ore di ieri). Ma l’articolo 1 del decreto prevede che il bollettino si possa utilizzare solo dal dal 1° luglio. Prima, i Comuni che hanno deliberato di anticipare la riscossione (come previsto dall’articolo 10 del Dl 35/13) possono usare i modelli precompilati «già predisposti» per Tarsu, Tia 1 o Tia 2, come se tutti avessero ignorato che la Tares è entrata in vigore il 1° gennaio.
Aldilà della stranezza della norma, le forme di riscossione dei previgenti prelievi erano molto diverse. La Tia era riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che quindi potrà vedersi accreditata anche l’entrata Tares 2013, previa delibera comunale. La situazione si complica per i Comuni con la Tarsu: secondo il ministero (circolare 1/DF del 29 aprile 2013) non è possibile aprire un conto corrente postale intestato alla Tares o modificare l’intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
Per i Comuni che riscuotevano direttamente la Tarsu, nessun problema: potranno continuare a utilizzare i propri conti correnti, anche se ciò crea non poca confusione soprattutto in fase di rendicontazione dell’incassato. La situazione pare invece difficile per i Comuni che utilizzavano Equitalia, che il 1° luglio dovrà cessare la riscossione delle entrate comunali: prima di emettere il ruolo ordinario Tarsu, facevano inviare da Equitalia gli avvisi bonari e solo quelli non pagati si trasformavano in cartella di pagamento. Vista anche la lettera dei giorni scorsi con cui Equitalia ha comunicato di non accettare più ruoli dal 20 maggio, è impossibile anticipare la riscossione della prima rata, fissata dal Dl 1/13 inizialmente a luglio e poi modificata dal Dl 35/13, in accoglimento delle istanze dei gestori dei rifiuti che correvano il rischio di svolgere per la maggior parte dell’anno il servizio di raccolta dei rifiuti senza alcun pagamento.
Questa situazione di estrema confusione certamente è dovuta ad un susseguirsi di norme mal coordinate ma è da imputare principalmente alla mancata approvazione del modello F24 e dei relativi codici tributo. Eppure nella relazione governativa al decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 l’approvazione si dava come imminente. È passato un mese e mezzo ed ancora nessuna traccia.
Infine, un auspicio. Nel bollettino di pagamento manca il campo relativo al tributo provinciale, pari mediamente al 5% del tributo, che dovrà essere incassato dai Comuni per poi essere riversato alle Province. La sua indicazione, magari al posto del numero degli immobili della cui utilità non si intravede la ragione, avrebbe reso ancor più trasparente il prelievo.

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