Fondazione di partecipazione costituita o partecipata dall’Ente locale: limiti

Fondazione di partecipazione costituita

Assume rilievo la deliberazione della Corte dei Conti (Sez. controllo per la Basilicata) 2 ottobre 2017, n. 52 in materia di fondazioni di partecipazione costituite o partecipate da Enti locali ed altri soggetti pubblico e/o privati.
La deliberazione si occupa del tema della fondazione di partecipazione: un istituto che rappresenta lo strumento attraverso il quale un Ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, nel tentativo di creare un sodalizio (partnership) pubblico-privato tale da poter ricorrere e/o usufruire di maggiori disponibilità finanziarie, revenienti dall’esterno, e di attività maggiormente qualificate di amministrazione (management) nella gestione dei servizi. Si è consolidata la tesi secondo cui, trattandosi di un negozio giuridico a struttura aperta, per individuare la disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 2 OTTOBRE 2017, n. 52.

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One thought on “Fondazione di partecipazione costituita o partecipata dall’Ente locale: limiti

  1. Buongiorno, avrei un quesito sulla costituzione di un fondazione di partecipazione: è possibile che i soci fondatori siano una persona fisica e una srl unipersonale intestata alla stessa persona fisica (con due codici fiscali diversi ovviamente e una partita iva per la società unipersonale srl)?
    Nello statuto sarebbe previsto l’ingresso di futuri soci.
    Grazie e buona giornata.
    Christian

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