Festività, nuovo calendario

Fonte: Italia Oggi

Il Parlamento mercoledì 14 settembre ha convertito definitivamente il decreto legge n. 138/2011 in legge n. 148/2011 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre. Fra le novità in materia di lavoro risulta confermato il testo del comma 24 dell’art. 1 del decreto che così recita: «A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Sante Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni ad esclusione del 25 aprile, festa della Liberazione, del 1° maggio, festa del Lavoro e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica». Non è difficile esprimere un giudizio negativo sulla novità che appare un compromesso fra quanti volevano abolirle e quelli di parere contrario. Tanto valeva lasciare la disciplina vigente senza creare problemi interpretativi su un tema modesto. Andrà ricordato che dall’8/3/1977 e dal 1° gennaio 1986, ai sensi delle leggi n. 54/1977 e n. 792/1985 sono considerate feste: – tutte le domeniche; – il 1° gennaio, Maria Santissima madre di Dio; – il 6 gennaio, Epifania del Signore; – il 25 aprile, anniversario della Liberazione; – il giorno di lunedì dopo Pasqua; – il 1° maggio, festa del Lavoro; – il 2° giugno, festa della Repubblica; – il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; – il 1° novembre, Tutti i Santi; – l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; – il 25 dicembre, Natale del Signore; – il 26 dicembre, festa di Santo Stefano. Da notare che è stata ripristinata, per la sola città di Roma, la festività di S. Pietro e Paolo. Quindi un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre, già a partire dal 2012, individuerà il calendario delle festività del Santo Patrono, di quelle istituite con leggi dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché delle celebrazioni nazionali. Il legislatore affida a un Dpcm da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, il compito di stabilire (per l’anno successivo) se le festività elencate dal comma 24 debbano cadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o se coincidere con la domenica. La norma per com’è stata riscritta non è di facilissima comprensione: resta qualche perplessità sull’individuazione delle festività la cui celebrazione dovrà essere spostata al venerdì, alla domenica o al lunedì successivo nonché sull’opportunità concreta della norma stessa. Secondo la norma le festività interessate sono: le festività con legge dello Stato non conseguente ad accodi con la Sante Sede e in ogni caso ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; le celebrazioni nazionali, le festività dei Santi Patroni. Ricade completamente nell’ambito di applicazione della nuova disposizione la festività del Santo Patrono, fatta eccezione per le festività dei Santi Pietro e Paolo nel comune di Roma, perché prevista nell’elenco del citato dpr n. 702/85. Il godimento delle festività in questione per i lavoratori viene fissato in un giorno (necessariamente di venerdì, sabato o domenica) predeterminato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il decreto del 30 novembre. Oltre alla piccola limitazione di non poter costruire «ponti» di assenza, il lavoratore non sarà interessato da altre conseguenze in quanto godrà del medesimo trattamento economico che, per quanto concerne le festività del Santo patrono, è fissato da ciascun contratto collettivo (in quanto non si tratta di festività disciplinata dalla legge n. 260/49).

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