Enti in default, i debiti si pagano

Fonte: Italia Oggi

Le difficoltà finanziarie di un ente locale non giustificano il mancato pagamento dei debiti. E anche l’avvio della procedura di dissesto, con conseguente nomina di un organo straordinario di liquidazione, non può giustificare il mancato riconoscimento delle intere somme reclamate dai creditori dell’ente.

Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo accogliendo i ricorsi (nn. 43870/04 e 43892/04) di due cittadini italiani (Giovanni De Luca e Ciro Pennino) che reclamavano dal comune di Benevento il pagamento di canoni di locazione non incassati e la riparazione di danni arrecati al proprio immobile. Ma poi era intervenuto lo stato di insolvenza del comune e la nomina del commissario straordinario a complicare le cose.

E a nulla era valso il fatto che con due distinte sentenze il comune fosse stato condannato a risarcire i due ricorrenti, visto che nel 2004 era sopraggiunta una legge (n. 140) che aveva esteso il blocco dei pagamenti da parte degli enti in dissesto anche alle domande, come quella dei due istanti, riconosciute con sentenza successiva alla dichiarazione di insolvenza. Ne è nato così un lungo contenzioso che ha visto il tentativo (infruttuoso) da parte dei due ricorrenti di mettere le mani sulle proprietà del comune per soddisfare il proprio credito.

E nemmeno la richiesta di transazione, proposta dall’organo di liquidazione, che ha offerto l’80% delle somme dovute, è valsa a sbloccare la situazione, visto che l’accordo amichevole è stato rifiutato dai due nella convinzione di aver diritto a percepire l’intero credito. La vicenda è così approdata alla Corte di Strasburgo che ha dato ragione ai ricorrenti, respingendo le motivazioni del governo italiano secondo cui la circostanza eccezionale dell’insolvenza finanziaria del comune non consentiva di onorare pienamente i debiti. Nel frattempo, però, a causa del braccio di ferro col comune, il conto per l’erario è lievitato: lo stato dovrà versare 50 mila euro a uno dei due ricorrenti e 30 mila all’altro oltre a 5 mila euro ciascuno a rimborso delle spese legali sostenute.

In applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), la Corte ha riconosciuto il vulnus subito dai due ricorrenti a cui la normativa italiana non ha consentito il soddisfacimento dei propri diritti. «È stato impedito ai ricorrenti di ricevere le somme di denaro che avrebbero ragionevolmente dovuto ricevere», ha affermato la Corte. «E anche ipotizzando che i ricorrenti avessero accettato l’accordo amichevole proposto dall’organo straordinario di liquidazione, essi avrebbero perso il 20% delle somme loro dovute, oltre alla rivalutazione per interessi e inflazione».

La Corte ha respinto l’argomentazione del governo secondo cui «la circostanza eccezionale dell’insolvenza del comune giustificherebbe il mancato pagamento della totalità dei debiti in toto e l’offerta di pagare ai ricorrenti l’80% delle somme dimostrerebbe la preoccupazione da parte del comune di trattare allo stesso modo tutti i creditori impegnati nella procedura di recupero».

Secondo il collegio «in quanto ente dello stato, un’autorità locale non può utilizzare le difficoltà finanziarie come scusa per non onorare i suoi obblighi stabiliti da una sentenza definitiva». Di qui il riconoscimento della violazione degli articoli 1 protocollo 1 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (Cedu) e dell’articolo 6 sul diritto di accesso a una corte.

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