Edificabilità dei terreni, no all’azione obbligata

Fonte: Italia Oggi Sette

Il proprietario di un terreno non può essere obbligato ad agire in sede giurisdizionale per affermare l’edificabilità del terreno e, inoltre, qualora il comune dovesse negare la concessione edilizia, chi ha alienato il terreno non può azionare il ricorso poiché la richiesta di concessione presuppone un interesse di tipo pretensivo, del quale il dante causa non può ritenersi titolare. Ad affermarlo è stata la quinta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 4827 dello scorso 30 settembre. Secondo i giudici di Palazzo Spada non giova richiamare la giurisprudenza amministrativa che riconosce la legittimazione a impugnare strumenti urbanistici non solo ai titolari di aree in essi comprese, ma anche quelli di aree vicine, ogniqualvolta costoro lamentino una diminuzione di valore a causa del nuovo assetto pianificatorio. Gli obblighi discendenti in capo all’alienante del terreno non sono idonei a fondare invece alcuna relazione qualificata con il medesimo. L’esposizione dello stesso alle possibili impugnative contrattuali dell’acquirente non gli consentono certamente di chiedere in luogo di questi i necessari titoli edilizi, trattandosi di un’ingerenza nella proprietà altrui non consentita da alcuna norma di legge, e tanto meno di reagire davanti all’autorità giurisdizionale contro i relativi dinieghi, pena altrimenti la violazione del divieto di sostituzione processuale sancito con carattere di generalità dall’art. 81 cod. proc. civ. I giudici amministrativi hanno poi sottolineato che, in base alla disciplina normativa applicabile «ratione temporis» e cioè la legge n. 10/1977, «la concessione a edificare poteva essere rilasciata al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla». (art. 4, comma 1, sostanzialmente corrispondente all’art. 11, del Testo unico dell’edilizia di cui al dpr n. 380/2001 attualmente in vigore). Il riferimento operato dalla citata disposizione al «titolo» era comunemente riferito alla titolarità di un diritto reale di godimento, o, secondo un indirizzo più aperto, anche a chi avesse la materiale disponibilità del suolo in base a un diritto personale (come per esempio il promissario acquirente dell’immobile, purché avesse a ciò consentito il proprietario; Consiglio di stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485)». In conclusione: è solo un legame qualificato con l’area da sfruttare a fini edificatori che fonda l’interesse legittimo a ottenere il necessario titolo amministrativo ampliativo, in assenza, si è, rispetto a quest’ultimo, nella posizione di «quisque de populo».

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