Comuni, niente tassa governativa

Fonte: Italia Oggi Sette

I comuni non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa da corrispondersi, ad esempio, in relazione all’utilizzo di servizi di telefonia mobile. Di più. La Tcg è un prelievo illegittimo tout court, perché con la privatizzazione e liberalizzazione del mercato, la fornitura di reti e servizi non è più proprietà esclusiva dello stato, venendo meno, pertanto, il presupposto giuridico per la tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori. Questo è quanto affermato dai giudici della Ctr di Latina, nella sentenza n. 324/39/13 dello scorso 24 giugno. L’Agenzia delle entrate aveva emesso a carico di un Comune pontino un accertamento relativo al mancato pagamento della Tcg, connessa all’utilizzo di utenze di telefonia mobile fornite dal gestore «Vodafone Omnitel». Il comune aveva impugnato l’atto impositivo, sostenendo la non debenza del tributo. Dopo il giudizio favorevole della Ctp di Latina, l’organo tributario di seconde cure ha confermato l’annullamento della pretesa, offrendo delle motivazioni più ampie. Intanto, osserva la Ctr, il Comune fa parte della pubblica amministrazione, è un ente che compone la Repubblica e non può essere considerato un soggetto passivo sul quale gravare le tasse sulle concessioni governative. Inoltre, dopo l’entrata in vigore del Codice della Comunicazione, il mercato delle reti di comunicazione è stato privatizzato e liberalizzato: dacché non ha più ragione di esistere alcun prelievo sugli atti autorizzatori, perché la fornitura del servizio non rientra più nella proprietà esclusiva dello stato. Il principio è estendibile, dunque, a tutti coloro i quali sono soggetti al pagamento della Tcg, con la possibilità di valutare eventuali richieste di rimborso di quanto versato a tale titolo.

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