Vietato chiedere dati in possesso della «Pa»

Fonte: Il Sole 24 Ore

I questionari del nuovo redditometro dovranno essere puntuali e niente affatto “esplorativi”, visti i divieti a che il fisco richieda al contribuente dati dei quali è comunque in possesso ovvero di possibile reperimento in altre pubbliche amministrazioni.

Ben due disposizioni del nostro ordinamento prevedono quanto appena affermato, a cominciare dalla legge 241/1990, che all’articolo 18, comma 2, dispone come «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti», per proseguire con il comma quarto dell’articolo 6 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – che recita come «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa».

Ciò non toglie che il contribuente, pro bono pacis, fornisca all’ufficio la documentazione richiesta, come accaduto col vecchio redditometro ove venivano richieste copie degli atti pubblici di provenienza del patrimonio immobiliare del soggetto controllato, quasi che l’anagrafe tributaria non contenesse, per questi beni, tutte le informazioni necessarie.

Soprattutto nel caso in cui la posizione interessata dal questionario possa concludersi positivamente con l’archiviazione nella fase endoprocedimentale, questa collaborazione “non dovuta” potrebbe rivelarsi di tutto interesse per il contribuente.

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