Verifiche a campione anche su contratti e spese

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le nuove disposizioni del Testo unico enti locali delineano l’impostazione e i principali contenuti del regolamento dei controlli interni, ma gli enti locali devono definirle nel dettaglio e renderle coerenti con gli strumenti di verifica.
I nuovi articoli del Tuel (dal 147 al 147-quinquies) stabiliscono sia gli oggetti principali del sistema di audit sia alcune modalità organizzative.
Per i controlli di regolarità amministrativa e contabile il quadro sui percorsi di verifica preventiva si connette con l’articolo 49 del Tuel sui pareri e sull’obbligo del parere di regolarità tecnica per le determinazioni dirigenziali.
Le norme regolamentari sul controllo successivo (che vede come soggetto di riferimento il segretario dell’ente) devono tradurre le modalità nel rispetto dei principi internazionali di revisione (con possibile riferimento agli Isa – International standards on auditing), nonché devono definire i parametri per la campionatura degli atti (provvedimenti amministrativi, determinazioni di spesa e liquidazione, contratti) da sottoporre alla verifica. È peraltro necessario che questa parte del regolamento sia collegata al piano anticorruzione, previsto dalla legge 190/2012, al fine di ottimizzare l’uso degli strumenti di audit.
La disciplina del controllo di gestione deve essere modulata tenendo conto della correlazione agli obiettivi del Peg (piano esecutivo di gestione), delle fasi e dell’analisi per centri di costo specificati dall’articolo 197 del Tuel. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve invece essere ricondotta al regolamento di contabilità.
I parametri per le norme regolamentari sono anzitutto le disposizioni in materia di contabilità pubblica presenti nello stesso Tuel (ad esempio l’articolo 193), quelle sul patto di stabilità e il bilancio consolidato, nonché quelle di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Il sistema di verifica dovrà porre attenzione agli elementi di maggior incidenza, come ad esempio la sostenibilità dell’indebitamento.
Inoltre, l’articolo 148 (controlli della Corte dei conti sui bilanci) evidenzia ulteriori profili di criticità sui quali focalizzarsi: ricorso frequente alle anticipazioni di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, anomalie nella gestione di servizi per conto terzi, l’aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Il check sugli equilibri finanziari si correla al controllo sui programmi, che può essere composto in termini più o meno articolati, ma necessariamente efficaci, per rispondere al confronto con i verificatori esterni all’ente.
Proprio lo spettro esteso del controllo della Corte dei conti sollecita tutti gli enti locali (non solo quelli con oltre 100mila abitanti, tenuti già dal 2013) a disciplinare nel regolamento forme strutturate di controllo strategico, ma soprattutto il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, connettendoli alle numerose disposizioni legislative già comportanti obblighi in tal senso.
Al. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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