Variabili nel calcolo del budget assunzionale

La Corte dei conti per la Lombardia, mediante la deliberazione del 19 maggio 2021 n. 85, ha risposto a due differenti quesiti: il primo concerne la sottrazione, al budget assunzionale dell’anno corrente, dell’importo per le assunzioni già perfezionate nell’anno precedente, in applicazione del decreto legge n. 34/2019. Nel secondo si domanda se le cessazioni di personale, avvenute in corso d’anno, possano essere sostituite immediatamente, in considerazione dell’impatto neutro su bilancio e capacità assunzionali.

La Corte si è anzitutto soffermata sulla natura delle percentuali individuate dalla Tabella 2 dell’art. 5 del d.m. 17 marzo 2020, evidenziandone la natura di valori incrementali della spesa per il personale e in quanto tali comprensive di valori percentuali individuati per le annualità precedenti; per quanto concerne il secondo quesito, secondo la Corte la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno dev’essere considerata come assunzione di personale ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019.

>> LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DEL 19 MAGGIO 2021, n. 85.

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