Utility con affidamenti a tempo

Fonte: Italia Oggi

Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali disposti prima del 1° ottobre 2003 termineranno entro il 2020, salvo che non siano previste scadenze precedenti; se un ente locale decide di procedere con affidamento diretto per la gestione di un servizio pubblico ha l’obbligo di pubblicare sul sito internet le ragioni della scelta e la sussistenza dei presupposti.
Sono questi alcuni dei contenuti delle norme del decreto-legge sulla crescita varato dal Consiglio dei ministri di giovedì in materia di servizi pubblici locali Si tratta dei commi da 13 a 16 dell’articolo 34 che si pongono l’obiettivo, in questo nuovo intervento sulla materia, di assicurare il rispetto del diritto comunitario, sotto il profilo della concorrenza e della tutela del mercato e di introdurre ulteriori elementi di trasparenza.
In particolare il comma 13 riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica e prevede in primo luogo che gli enti competenti predispongano e rendano pubblica sul sito istituzionale una relazione che spieghi le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario in ordine alla scelta dell’affidamento individuato per la gestione del servizio. L’obbligo di rendere pubblica la relazione viene messo in rapporto alla necessità di assicurare la trasparenza delle scelte di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il rispetto delle regole europee per il mercato interno e la concorrenza ovvero la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’affidamento diretto, implicitamente recependo anche le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale (la 119 di quest’anno). Non si tratta di una particolare novità, dal momento che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere ovviamente motivati in rapporto ai vincoli normativi previsti dalla disciplina nella quale si collocano; semmai la novità è rappresentata dal fatto che la relazione sia resa pubblica sul sito internet dell’ente. Gli enti locali sono destinatari di un divieto generale di istituire organismi, aziende ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative attribuite ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
Diversi i tempi per la pubblicazione della relazione: per gli affidamenti in essere, entro il 31 dicembre 2013; per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione dell’affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.
Viene poi fissata alla fine del 2020 (salvo data anteriore a fine 2020), la data limite per la cessazione degli affidamenti diretti assentiti alla data del primo ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, laddove non sia prevista una data di scadenza In altre parole è come se si prevedesse l’obbligo di inserire la scadenza del 2020 nei contratti affidati prima del 2003 che non prevedono alcuna scadenza.
Infine il comma 16 dell’articolo 34 del decreto-legge prevede un intervento sul comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
La norma sulla quale si interviene è quella che stabilisce che i servizi pubblici locali di rilevanza economica abbiamo come territorio di riferimento bacini ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
La novella apportata dal decreto chiarisce che anche “le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e che tale onere spetta agli enti di governo istituiti o designati dalla regioni o province le quali, a loro volta, hanno definito «il perimetro» degli ambiti e i bacini ottimali. La norma, in sostanza, in coerenza con la necessità di favorire le unioni fra enti locali per la gestione dei servizi pubblici, rende applicabile il riferimento ai bacini ottimali per tutte le fasi procedurali, dall’individuazione dei bacini ad opera della regioni, alla programmazione, alle procedure di affidamento e alla gestione del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *