Unioni civili, cosa cambia dal 5 giugno

Debutterà domenica 5 giugno una delle leggi più discusse e attese degli ultimi anni. Dopo il lungo lavorio parlamentare (soprattutto nel primo passaggio al Senato) caratterizzato dalla ricerca di un compromesso tra le varie anime della maggioranza che ha portato allo stralcio del capitolo step child adoption, la “Cirinnà” (dal nome della relatrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà) è finalmente legge dello Stato: sarà ricordata da ora in poi come legge 76/2016. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 118 di sabato scorso) fa scattare anche il conto alla rovescia per l’entrata in vigore: le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016.

Proviamo a riepilogare le principali novità.

 Unioni civili
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civileed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

> Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

> Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

> Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

> Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

> Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

> Delega al Governo
Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

 Disciplina delle convivenze di fatto
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialenon vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina.

Diritti dei conviventi:

  • gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti  dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o ricovero  diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali,  secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
  • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

L’infografica del governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *