Una stretta per la p.a.

Fonte: Italia Oggi

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale per il pubblico dipendente, deve essere concessa solo se questa non genera incompatibilità con la funzione pubblica (ovvero quando sussiste un conflitto di interesse) né quando implica una vera e propria attività professionale. È pertanto auspicabile che, al fine di assicurare una certa omogeneità di trattamento e per conferire il massimo grado di trasparenza, ogni amministrazione adotti dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni.
È quanto mette nero su bianco la nota n. 3357/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica. Nel silenzio delle disposizioni legislative in materia, il dlgs 28/2010 e il dm 180 del 18/10/2010, la Funzione pubblica precisa che occorre richiamare i principi sull’incompatibilità previsti all’articolo 53 del dlgs 165/2001. Norma che non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, che non sono compresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
È pertanto necessario che la questione sia tutta nelle mani dell’amministrazione che, in sede di istruttoria, dovrà verificare la natura dell’incarico che dovrà essere caratterizzato dall’occasionalità e che non deve presentare alcun profilo di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale. A corollario, Palazzo Vidoni specifica che scatta il diniego se l’incarico integri lo svolgimento di un’attività professionale (preclusa al dipendente a tempo pieno). Inoltre, l’eventuale autorizzazione dovrà contenere espressamente la «clausola» che l’incarico dovrà svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, eventualmente utilizzando gli strumenti oggi vigenti (ferie, permessi personali), sempre che questi siano compatibili con le esigenze dell’amministrazione.

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