Un Patto di stabilità nazionale. Per liberare risorse per le pmi

Fonte: Italia Oggi

Introduzione del Patto orizzontale nazionale per liberare risorse finanziarie a favore delle imprese. Ulteriore giro di vite sulle sanzioni per gli enti che non rispettano i vincoli di finanza pubblica. Più margini per le nuove assunzioni. Revisione del contributo annuale all’Ifel. Oltre a quelle relative all’Imu, sono queste le principali novità per gli enti locali contenute negli emendamenti del relatore al decreto di semplificazione fiscale (dl 16/2012).

Patto orizzontale nazionale. Il nuovo art. 4-ter introduce un altro strumento finalizzato ad ottimizzare la distribuzione fra i diversi comuni dei pesi imposti dal Patto di stabilità interno. Si tratta del c.d. Patto orizzontale nazionale, che mira a consentire la cessione di spazi finanziari da parte degli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo di Patto, per consentire agli altri enti di ridurre la massa di debiti in essere per investimenti (residui passivi in conto capitale, in gergo tecnico). I comuni che accetteranno un peggioramento del proprio obiettivo otterranno un duplice vantaggio. In primo luogo, essi riceveranno un contributo cash (non valido come entrata ai fini del Patto) pari agli spazi finanziari ceduti e destinato alla riduzione del debito. A tal fine, viene stanziato un fondo pari a 500 milioni di euro che verrà distribuito dal ministero dell’interno. Laddove le quote cedute eccedano tale importo, i contributi spettanti ai singoli comuni verranno ridotti proporzionalmente. In secondo luogo, i comuni cedenti otterranno, nel biennio successivo a quello in cui hanno acconsentito alla cessione, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, che sarà compensata dal simmetrico peggioramento degli obiettivi degli enti che nel primo anno hanno beneficiato delle quote cedute. L’effetto atteso è, pertanto, duplice: non solo soddisfare le aziende creditrici dei comuni, ma anche ridurre l’esposizione debitoria del comparto. Il meccanismo sarà gestito dalla Ragioneria generale dello Stato, cui i comuni dovranno segnalare l’entità degli spazi finanziari che renderanno disponibili o di cui necessitano. La Rgs, che si avvarrà del supporto tecnico dell’Anci, opererà le variazioni degli obiettivi di Patto degli enti interessati, sia sull’anno in corso, che sui due anni successivi, e comunicherà al Viminale l’elenco dei comuni cui dovrà essere erogato il contributo per la riduzione del debito. In sede di certificazione finale del Patto, gli enti dovranno attestare che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale: in mancanza, essi perderanno il bonus acquisito e saranno comunque penalizzati nel biennio successivo. Il Patto orizzontale nazionale si affiancherà al suo omologo regionale previsto dall’art. 1, c. 141, della l. 220/2010 e riproposto anche per il 2012 dall’art. 32, c. 17, della l. 183/2011. Questo spiega i tempi stretti imposti dal legislatore, che, peraltro, appaiono difficilmente compatibili con l’incertezza dell’attuale quadro della finanza locale: le segnalazioni dei comuni dovranno pervenire a Via XX Settembre entro il prossimo 30 giugno (lo stesso termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2012!), in modo che la Rgs provveda ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del Patto entro il 30 luglio, permettendo così alle Regioni la programmazione del Patto regionale. Più in generale, la sovrapposizione fra i due strumenti pare per molti versi problematica e più ancora quella del Patto nazionale con il futuro Patto territoriale «integrato», che dovrebbe decollare dal prossimo anno.

Sanzioni. Sempre in tema di Patto, va segnalato l’ulteriore inasprimento della sanzione pecuniaria comminata agli enti inadempienti attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Un precedente emendamento allo stesso dl 16/2012 aveva introdotto, al riguardo, due importanti novità (si veda ItaliaOggi del 5 e 6 aprile); da un lato, l’eliminazione del «tetto» massimo pari al 3% delle entrate correnti dell’ultimo consuntivo; dall’altro, la previsione per cui la riduzione sarebbe stata riportata nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi. Ora, il meccanismo di rateizzazione triennale viene eliminato, per cui chi sfora subirà per intero e in un solo anno il taglio pari alla differenza tra il risultato registrato e il rispettivo obiettivo programmatico.

Nuove assunzioni. Gli enti soggetti al Patto nei quali l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti potranno effettuare nuove assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. In precedenza, tale limite era fissato al 20%. In pratica, sarà ora possibile effettuare due nuove assunzioni ogni cinque cessazioni, anziché una sola. Inoltre, viene previsto che «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%», mentre continua a computarsi per intero ai fini del calcolo rapporto fra spese di personale e spese correnti. Per gli enti non soggetti al Patto, invece, rimane confermata la regola del turn-over «per teste» (una nuova assunzione per ogni cessazione), ma viene aggiornato il riferimento temporale per l’obbligo di contenimento delle spese di personale, che non potranno superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008, anziché (come finora previsto) dell’anno 2004. Per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è prevista la possibilità di superare il limite fissato dall’art. 9, c. 28, del dl 78/2010, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Consentito, infine, un incremento del contingente previsto dall’art. 19, c. 6, dlgs 165/2001 per il conferimento di incarichi ex art. 110, c. 1 Tuel, con un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale incrementabile fino al 20% per i comuni fino a 100 mila abitanti e fino al 13% per quelli fra 100 mila 250 mila.

Contributo Ifel. Scende allo 0,9 per mille (rispetto all’attuale l per mille) il contributo a favore dell’Ifel previsto dall’art. 10, c. 5, del dlgs 504/1992 e ora da calcolare sulla quota di gettito Imu relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo sarà trattenuto alla fonte secondo modalità stabilite mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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