Un distributore di carburanti è compatibile con qualunque destinazione urbanistica se non sono previsti divieti espressi

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 651/2016 ha stabilito che la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti costituisce un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti.

Il fatto
Una società chiedeva al comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un distributore di carburante su un’area ubicata in zona “F” (zona di interesse pubblico attrezzature generali e sport). La domanda veniva respinta con provvedimento: il comune aveva adottato un provvedimento con il quale si comunicava che il permesso di costruire non poteva essere rilasciato in quanto “non conforme alle norme vigenti”. Avverso tale atto la società faceva ricorso al TAR.
Quest’ultimo annullava l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di costruire.
Il comune, di conseguenza, ritenendo la sentenza erronea ed ingiusta faceva appello al Consiglio di Stato richiedendo l’annullamento della pronuncia del TAR Marche.

La decisione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR.
Per i giudici il TAR ha correttamente evidenziato come un impianto di distribuzione di carburanti costituisca “un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti nella specie insussistenti), costituendo la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.
Inoltre, in merito alla presenza nelle immediate vicinanze dell’area interessata dal progetto di un filare di querce secolari tutelato da vincolo paesaggistico, si è stabilito che il vincolo paesaggistico mira a proteggere una determinata zona nel suo complesso e non una specifica tipologia arborea o gli alberi esistenti su un determinato fondo, inoltre secondo i giudici aggiungono che la presenza di un vincolo paesaggistico nelle immediate vicinanze appare irrilevante, se le particelle interessate non risultano vincolate direttamente o indirettamente”, e non risulta dimostrato che il vincolo coinvolga in qualche modo anche l’area interessata dal progetto.

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