Trattative, gli enti fanno da sé

Fonte: Italia Oggi

Legittima l’adozione di atti unilaterali laddove non si raggiunga, nel corso delle trattative, l’accordo tra amministrazione pubblica datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. Inoltre, le norme del dlgs 150/2009 sono da considerare immediatamente applicabili e imperative. Il decreto 21 aprile 2011 del giudice del lavoro di Verona fa cadere i principali baluardi eretti dalle organizzazioni sindacali contro la riforma-Brunetta, incentrati proprio sulla sua presunta inoperatività e sulla conseguente impossibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi dell’articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001. Atto unilaterale. Tale ultima norma prevede espressamente l’atto unilaterale, disponendo: «al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis». Il decreto del giudice veronese in modo molto chiaro sancisce che «è legittimo, invero, ogni provvedimento che disciplini provvisoriamente una materia sulla quale non sia raggiunto l’accordo in sede di contrattazione collettiva», aggiungendo «l’ente territoriale può senza dubbio adottare i provvedimenti urgenti e provvisori per colmare il vuoto generato dall’assenza di accordo fra le parti collettive». La giurisprudenza del lavoro va sempre più allineandosi, dunque, alle interpretazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica, in particolare con la circolare 7/2010 e più di recente con la direttiva rivolta all’Aran 18/2/2011, n. 10790, nella quale si afferma: «Con riferimento agli ambiti di intervento della contrattazione rilevano, in particolare, l’art. 45 del dlgs n. 165 del 2001, in base al quale a) il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi (fermo restando le disposizioni in ordine all’adottabilità di atti unilaterali qualora non si raggiunga l’accordo nei termini di cui all’art. 40, comma 3-ter dlgs n. 165 del 2001)». Secondo il decreto, tuttavia, costituisce condotta antisindacale recepire l’atto unilaterale come accordo decentrato, in sostituzione del contratto, in quanto ciò significherebbe svilire il dissenso della parte sindacale, considerato come tamquam non esset. Dunque, l’atto unilaterale può colmare il vuoto dell’assenza di accordo, ma non sostituirsi ad esso, mediante il recepimento dell’atto stesso come fosse un contratto. Piena applicabilità della riforma-Brunetta. Sull’operatività del dlgs 150/2009 il decreto del giudice veronese si pone in linea col nuovo orientamento giurisprudenziale avviato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro, n. 417/2010, andando anche oltre. Infatti, per la prima volta si afferma che la riforma-Brunetta ha immediatamente disapplicato le clausole dei contratti collettivi incompatibili col dlgs 150/2009. Secondo il decreto del giudice di Verona l’articolo 65 del dlgs 150/2009, dai sindacati considerato come norma che bloccherebbe l’attuazione della riforma, non può essere letto sì da fargli derivare l’effetto di congelare e salvaguardare l’efficacia delle norme della contrattazione decentrata, vigenti prima dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009, fino al 31/12/2011 in modo tale che «la contrattazione collettiva (antecedente) possa operare in deroga a disposizioni (successive) di legge a carattere imperativo; quanto meno, si deve ritenere che le disposizioni di carattere imperativo siano immediatamente efficaci, tali da porre nel nulla contrarie norme contenute nel contratto collettivo». Poiché tutte le disposizioni del dlgs 165 del 2001, novellato dalla riforma-Brunetta, sono a carattere imperativo, esse non solo sono immediatamente applicabili, ma appunto prevalgono sulle disposizioni contrarie contenute nei contratti collettivi, tanto nazionali, quanto decentrati. Per queste ragioni, i contratti collettivi, sia nazionali, sia decentrati, pur non essendo stati disapplicati integralmente dalla riforma, esplicano effetti solo «nelle parti residue, non incompatibili con disposizioni imperative di legge».

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