Trasparenza, gli enti latitano

Fonte: Italia Oggi

P.a. ancora lontane dal traguardo dell’ «amministrazione aperta». Dal 1° gennaio scorso è divenuto pienamente operativo l’art. 18 del dl 83/2012, che impone di dare piena pubblicità alle erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere. Ma finora sono relativamente pochi gli enti (sia centrali che locali) che si sono adeguati.

Spulciando fra i siti di ministeri, regioni, province e comuni, infatti, è ancora abbastanza raro trovare tutte le informazioni obbligatorie, ovvero: il nome dei beneficiari ed i relativi dati fiscali, l’importo, la norma o il titolo a base dell’attribuzione, l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario, il link al progetto, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

I dati, precisa la norma, vanno inseriti nella sezione «trasparenza, valutazione e merito» (istituita ai sensi del dlgs 150/2009) e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l’importazione ed esportazione in formato gabellare, in modo da essere facilmente accessibili dall’home page e dai motori di ricerca.

Si tratta di un obbligo a tutto campo, poiché riguarda tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.

E si tratta di un obbligo immediatamente cogente per tutti (amministrazioni centrali, regionali e locali, aziende speciali e società in house): lo ha chiarito la Civit con una deliberazione adottata poso prima di Natale (n. 35/2012), fugando i dubbi derivanti dalla mancata adozione (prevista entro il 31 dicembre 2012) del regolamento statale che avrebbe dovuto definirne le modalità attuative, coordinandole con le altre numerose disposizioni che incidono sulla stessa materia.

Ben pochi, però, si sono già attrezzati per rispettarlo. Fra i ministeri, l’unico ad aver provveduto in modo puntuale e quello del lavoro e delle politiche sociali, mentre fra le agenzie statali spicca la tempestività delle Entrate. Ritardi anche fra le regioni, dove solo Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna hanno rispettato il timing. Stessa situazione a livello locale, dove fra gli enti maggiori solo i comuni di Venezia e Firenze risultano adempienti. Non mancano, peraltro, best practices anche fra i municipi di medie (Asti) e piccole dimensioni (ad esempio, Castelnuovo di Sotto, 8 mila abitanti circa in provincia di Reggio Emilia).

In molti casi, le pagine risultano in costruzione, le informazioni carenti (spesso, ad esempio, vi sono solo quelle relative ad incarichi e consulenze) o non aggiornate, i link assenti o non funzionanti.

Certo, i problemi tecnici non mancano (molte amministrazioni lamentano l’indisponibilità di sistemi informatici adeguati alla mole di dati da correlare). Ma non si può non rilevare una certa insofferenza, tipica della pa italiana, alle iniezioni di trasparenza. In più, pesa l’attuale situazione di stallo politico, che non agevola l’attuazione dei provvedimenti varati dal governo uscente.

I rischi, in tal caso, sono però alti. In base al comma 5 dell’art. 18, infatti, da quest’anno la pubblicazione delle informazioni indicate «costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell’anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico». Inoltre, «la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo di cui al dlgs 104/2010».

In parole povere, l’inadempimento può costare caro a coloro che (dirigenti e responsabili dei servizi) firmano i provvedimenti di erogazione. È quindi necessario che tutte le p.a. che non avessero ancora provveduto si attivino quanto prima.

© Riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *