Tracciabilità rigida sul fronte degli appalti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Linea morbida su finanziamenti, utenze e servizi sanitari, ma rigidità assoluta sugli altri fronti: ecco ciò che emerge dall’analisi di quella che può essere definita la “guida Avcp” (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) per l’applicazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti. Dalla determinazione 4 del 7 luglio scorso, la tracciabilità esce ridimensionata in relazione ai finanziamenti pubblici: sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici solo se stipulano contratti che rientrano nella definizione di “appalto pubblico” ex articolo 3 comma 6 del Dlgs 163/2006. Amministrazioni e imprese pubbliche, poi, possono pagare luce, gas, telefono e simili anche con la modalità Rid e, quindi, senza indicare il Cig, che però deve essere contenuto nella delega all’addebito rilasciata a monte alla banca designata. Infine i servizi sanitari: esclusi dagli obblighi di tracciabilità i pagamenti delle Asl per prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento, così come il pagamento a fronte della fornitura diretta di farmaci al cittadino da farmacie convenzionate. Molto rigide, invece, le posizioni Avcp sull’obbligo di tracciabilità per la “filiera delle imprese” coinvolte negli appalti. La definizione interessa non solo l’appaltatore ma anche la stazione appaltante, obbligata a verificare l’inserimento della clausola di tracciabilità in tutti i contratti stipulati dall’appaltatore e dal subappaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese. Per gli appalti di fornitura, l’ultimo rapporto rilevante è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, escluse le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito. Non sono poi sottoposti a tracciabilità gli acquisti di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino, sempreché l’acquisto preceda la commessa pubblica. Gli esempi portati da Avcp (si veda la tabella) manifestano un notevole rigore, che spesso si scontrerà con difficoltà applicative. Nemmeno i mutui sfuggono alla tracciabilità, che tuttavia può realizzarsi in forma attenuata: è utilizzabile il sistema Rid, a patto che il Cig venga indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in conto. Viene poi confermato esplicitamente che non possono essere esclusi dagli obblighi di tracciabilità i rapporti fra enti/società pubbliche quando sono attivati in condizioni di concorrenza con operatori di mercato. Particolare la posizione Avcp sui rapporti con gli operatori non stabiliti in Italia. A fronte di un loro rifiuto di sottoscrivere le clausole di tracciabilità, l’amministrazione potrà contrarre solo se si tratta dell’unico possibile contraente, e dimostrando di essersi comunque attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità. Ulteriore settore di interesse operativo è la formazione: viene confermata l’applicabilità della 136/10, ma la mera partecipazione di un dipendente a un seminario o a un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi, e quindi il pagamento non va tracciato. Un ultimo aspetto operativo: la comunicazione di conto dedicato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice o da un soggetto munito di apposita procura.

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