Tosap e gestione servizio di parcheggio: il rapporto tra Comune e operatore privato

Amministrazione comunale e privati che operano come sostituti della stessa: un interessante caso di specie chiarisce alcuni ambiti di questo tema (in tale circostanza chiarendo una questione di tributi locali). Il principio confermato dalla Ctp (Commissione tributaria provinciale) di Caltanissetta, nella sentenza 281/1/16 del 24 febbraio 2016, conferma il seguente principio: il gestore del servizio di parcheggio comunale non è sempre soggetto al pagamento della Tosap sulle aree adibite a parcheggio. Ciò accade perché il vero occupante di queste aree è il Comune stesso, ed in quanto tale esente da tributo.

Nel caso concreto analizzato dalla Commissione, il contratto che connetteva il privato al Comune aveva ad oggetto “la gestione di parcometri elettronici, per la disciplina e l’esazione delle tariffe per la sosta di autovetture, la rimozione dei veicoli e la custodia dei veicoli rimossi” (l’occupazione oggetto di tassazione ineriva gli stalli destinati alla sosta dei veicoli). Il contratto tra i due soggetti era stato formalmente qualificato come appalto, con la Commissione ha provveduto a riqualificarlo come concessione, dal momento che gli incassi del servizio venivano riscossi dal gestore, il quale poi versava al Comune la quota a questo spettante a titolo di canone.

Va rammentato che le occupazioni derivanti dal posteggio di veicoli rientrano in astratto nella disciplina della Tosap (come afferma anche il disposto dell’art. 45, co. 6 del d.lgs. 507/1993) che prevede una modalità di variazione tariffaria proprio per le occupazioni temporanee eseguite con autovetture ad uso privato.
La Commissione ha optato per l’esclusione dal tributo del soggetto privato, nonostante la qualificazione in termini concessori del rapporto con il Comune, richiamando le affermazioni contenute in una precedente e rilevante pronuncia della Cassazione (sent. 19841/2009).

Secondo tale precedente, in presenza di concessione del servizio di parcheggio risulta necessario indagare sull’effettivo contenuto delle relazioni contrattuali che intercorrono tra l’ente e il privato. Nel caso in cui l’atto di concessione configuri l’operatore privato come mero sostituto del Comune, allo stesso compete l’esenzione applicabile al Comune (art. 49, lettera a), d.lgs. 507/1993). In tal caso si seguirebbe il principio per cui non sono tassabili tutte le occupazioni che il Comune dovrebbe realizzare direttamente ma che per scelta o per impossibilità materiale esso demanda a terzi. Un esempio analogo in questo senso è rappresentato dai lavori di restauro della sede municipale.

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