Termini e tutela dei terzi: le insidie della nuova Scia

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’ultimo ritocco all’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) risale a questa estate. Con la legge 124/2015 (la riforma della Pa), il legislatore ha modificato i poteri di intervento attribuiti all’amministrazione in caso di Scia.
Ma nonostante le numerose modifiche introdotte da quando nel 2010 con la legge 122 è stato varato il nuovo modello autorizzatorio, la Scia continua a presentare alcune criticità. Vediamole con ordine partendo dall’ultima riforma.

I termini per l’autotutela. In via ordinaria, il Comune – se accerta la carenza dei requisiti previsti per la Scia – può adottare provvedimenti inibitori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (in materia edilizia).
Tuttavia, se sussistono le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, cioè se l’amministrazione comunale verifica a posteriori che l’attività edilizia segnalata è illegittima, i provvedimenti inibitori possono essere adottati anche una volta decorso questo termine di 30 giorni.
La modifica, però, lascia spazio a qualche difficoltà interpretativa. La riforma infatti ha modificato anche l’articolo 20-nonies della legge 241/1990, precisando in generale che l’annullamento in autotutela può essere esercitato entro 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Come si declina questa norma in relazione alla Scia? Trattandosi di una segnalazione del privato, non si ha l’adozione di un provvedimento e, nondimeno, l’individuazione del momento in cui la Scia porta all’ attribuzione di vantaggi economici appare coincidere col momento in cui la particolare procedura edilizia in esame abilita l’avvio dei lavori.
Di conseguenza, si può ritenere che il termine di 18 mesi decorra dal giorno stesso in cui la Scia è depositata, perché è in quel momento che l’interessato matura il vantaggio economico di poter avviare legittimamente i lavori.

Le ragioni dei terzi. La Scia presenta peraltro qualche ulteriore criticità. La segnalazione non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile.
I terzi interessati che intendano contestare la legittimità di opere edilizie oggetto di Scia, pertanto:
in primis, devono sollecitare l’amministrazione a effettuare le verifiche di competenza; 
solo in caso di inerzia, possono esperire azione contro il silenzio. 
Questo percorso impone quindi un onere di preventiva diffida all’amministrazione che può limitare la tempestività della tutela, ciò anche tenuto conto che le lavorazioni oggetto di Scia possono essere avviate dal giorno della relativa presentazione, mentre al Comune va concesso un congruo termine per rispondere (quello generale fissato dalla legge 241/1990 corrisponde a 30 giorni).

L’avvio dei lavori. Un ulteriore, delicato, profilo dell’istituto è proprio quello inerente all’opportunità di avviare immediatamente le lavorazioni. Come detto, la legge consente all’amministrazione di inibire le lavorazioni oggetto di Scia, in via ordinaria, entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Idealmente, al momento della presentazione, la parte dovrebbe aver verificato la piena correttezza e legittimità della pratica e dovrebbe quindi poter procedere serenamente all’avvio della lavorazioni dalla data di presentazione della segnalazione. 
La complessità tecnica e la disomogenità della materia, tuttavia, spesso non permettono una simile “spensieratezza” dell’interessato, con l’effetto che a volte si preferisce attendere il decorso del termine ordinario di 30 giorni, piuttosto che esporsi al rischio di dover sospendere lavori già in corso, con ogni conseguenza riguardo ai contratti con gli appaltatori, agli investimenti e alla necessità di modificare il progetto.

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