Tempi certi per contestare i lavori

Riforma della Pa. Finisce l’indeterminatezza sui poteri di intervento in autotutela relativi a Scia, Dia e permessi di costruire

Il Sole 24 Ore
21 Settembre 2015
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La legge di riforma della Pubblica amministrazione (la n. 124/2015) ha modificato gli effetti derivanti dal silenzio dell’amministrazione riguardo alle Segnalazioni certificate per l’inizio dell’attività (Scia) utilizzabili in edilizia per avviare i lavori meno complessi.
Sulla base del previgente testo dell’articolo 19 della legge 241/1990, l’amministrazione, in caso di assenza delle condizioni legittimanti la segnalazione, poteva adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione. Decorso questo termine, alla Pa era consentito intervenire solo in caso di pericolo per l’integrità del patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Testualmente la norma non affidava all’amministrazione alcun ulteriore potere di intervento. Ma sul punto era intervenuta la Corte costituzionale (con sentenza n. 188/2012) chiarendo che in materia edilizia la disposizione non avrebbe potuto privare l’amministrazione del potere di autotutela, ossia del potere di intervenire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato.
Alla luce della natura della Scia (che non è un provvedimento abilitativo tacito) la Pa non poteva però assumere atti di annullamento o revoca, ma solo disporre la rimozione degli effetti dell’attività edilizia con l’irrogazione di eventuali sanzioni.
A seguito della riforma Madia il quadro è parzialmente mutato. All’amministrazione, in linea con quanto dedotto dalla Corte costituzionale, è stato ora espressamente affidato un potere di intervento maggiore seppur entro un limite definito. In particolare:
in caso di carenza dei requisiti legittimanti, l’amministrazione, come in passato, può adottare provvedimenti inibitori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione; 
nel caso in cui sussistano le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ossia quando l’amministrazione ha accertato l’illegittimità dell’attività edilizia, i provvedimenti inibitori possono essere adottati anche una volta decorsi i 30 giorni. La riforma è però intervenuta anche riguardo al termine entro il quale l’autotutela può essere esercitata, in precedenza non puntualmente precisato dalla legge: in base alla nuova formulazione dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990 l’annullamento in autotutela può essere infatti esercitato entro 18 mesi dall’adozione delle autorizzazioni o dall’attribuzione al privato dei vantaggi economici derivati. 
Una revisione normativa incardinata sugli effetti del silenzio che garantisce maggior certezza al settore,ma che non è priva di criticità: in caso di Scia, la nuova formulazione della norma difatti lascia spazio ad interpretazioni diverse in merito al giorno dal quale decorrono i 18 mesi. Allo stato si può ritenere che l’attribuzione di vantaggi economici intervenga, con buon grado di certezza, dal completamento dei lavori, ma non è escluso che la giurisprudenza che potrà formarsi sul punto fissi questa data in un momento diverso. 
In materia edilizia, il silenzio dell’amministrazione ha sempre avuto un ruolo ben preciso. L’effetto più rilevante è quello della formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, espressamente previsto solo per i permessi di costruire. Il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevede che, salvo provvedimenti di diniego espressi e ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli, se decorre inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire si intende formato per silenzio-assenso. In questo caso, il silenzio equivale a un vero e proprio provvedimento di accoglimento della domanda.
Diversamente, gli istituti della Scia e della Dia, in base all’articolo 19 della legge 241/1990, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. In questi casi, il silenzio dell’amministrazione non comporta quindi la formazione di un provvedimento tacito, ma ha comunque un effetto rilevante: è determinante ai fini della definizione delle azioni repressive in materia di interventi soggetti a Scia e Dia. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, in assenza delle condizioni legittimanti la Dia, l’amministrazione può esercitare il potere inibitorio nel termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
Decorso senza esito il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione dispone del potere di autotutela (Consiglio di Stato, n. 5751/2012).

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